Il primo quesito riguarda l’esonero dalla comunicazione relativa ai finanziamenti e capitalizzazioni prevista per le imprese che non hanno un conto corrente dedicato e le imprese in contabilità semplificata.
L’Agenzia delle entrate precisa che sono esonerate dall’obbligo in oggetto i contribuenti che adottano un regime di contabilità semplificata e che non hanno un conto corrente dedicato, mentre continuano a essere sottoposte all’obbligo in questione le imprese che, pur essendo in contabilità semplificata, si siano comunque dotate di un apposito conto corrente.
Sono esonerate inoltre, dall’obbligo in oggetto, le imprese che adottano il regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011), il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 98 del 2011) e il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge n. 388 del 2000).
Sono invece sempre tenute agli adempimenti le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria.
Viene inoltre precisato, con riferimento alla comunicazione relativa ai beni dati in uso a soci e familiari, che si è tenuti alla comunicazione solo allorquando emergano differenze fra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito imputabile per trasparenza, nelle ipotesi di indeducibilità dei costi, e il valore normale.
Richiamando infatti la circolare 36/E del 2012, si ricorda che, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione (scaturente dal maggior reddito d’impresa attribuito al socio per trasparenza, corrispondente all’indeducibilità in capo al concedente dei costi del bene dato in godimento, e la concomitante tassazione di un reddito diverso in capo al socio), il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore deve essere ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore.
Importanti precisazioni riguardano inoltre gli obblighi di conservazione: come specificato anche per il modello di comunicazione polivalente, trattandosi di una comunicazione e non di una dichiarazione, non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili.
Tuttavia resta fermo l’obbligo da parte dell’intermediario di consegnare al contribuente:
• l’impegno a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta;
• entro 30 giorni dal termine previsto per presentare la comunicazione in via telematica, l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione dei dati trasmessi, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, sottoscritta dal contribuente, insieme alla copia della comunicazione di conferma di ricezione da parte dell’Agenzia.
Gli intermediari dovranno inoltre sempre conservare copia delle comunicazioni trasmesse.
Ulteriori precisazioni riguardano inoltre il periodo di riferimento: viene infatti specificato che la comunicazione riguarda beni, concessi nel periodo di imposta, e finanziamenti ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l’anno solare.
Pertanto, ad esempio, il soggetto con periodo d’imposta 19/9-18/9 dovrà trasmettere la prima comunicazione (che riguarda i beni e finanziamenti concessi e ricevuti nel periodo d’imposta 19/9/2011-18/9/2012) entro il 12/12/2013, mentre la seconda comunicazione (periodo 19/9/2012-18/9/2013) andrà presentata entro il 30/4/2014.
Invece, i soggetti con periodo d’imposta 1/7-30/6 dovranno presentare la prima comunicazione (periodo d’imposta 1/7/2012-30/6/2013) entro il 30/4/2014, e la seconda (periodo d’imposta 1/7/2013-30/6/2014) entro il 30/4/2015.
Un’ultima precisazione riguarda infine la data da indicare nei campi relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni.
Qualora debba essere compilato sia il campo “finanziamenti” che quello “capitalizzazioni”, è necessario compilare un intercalare per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni.
Qualora, invece, nel corso del periodo d’imposta il socio conceda più di un finanziamento, o più di un apporto, occorre indicare la data dell’ultimo finanziamento o dell’ultimo apporto.
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