Le disposizioni normative riconoscono ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, una detrazione del 50 % per le ulteriori spese (fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro), documentate e sostenute per l’acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione:
Le spese per l’acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione, ossia le spese per l’acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.
Per gli interventi effettuati nel 2016, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione (nuovo comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).
Per i vecchi interventi – Per gli acquisti di mobili perfezionatisi fino al 31 dicembre 2016 era necessario che gli stessi erano correlati a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 26 giugno 2012, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10 mila euro (circolare A.D.E. 12/2016). Rispetto alle nuove previsioni che disciplinano che i lavori di ristrutturazione siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2016, per i vecchi interventi vigevano, dunque, delle condizioni di ammissione meno restrittive.
Soggetti esclusi – In sostanza rimarranno fuori dall’agevolazione “bonus mobili” quei contribuenti che nel 2017 effettuano degli acquisti di mobili ed elettrodomestici connessi ad interventi di ristrutturazione iniziati prima del 1° gennaio 2016. Una tale previsione dunque potrebbe creare un trattamento di sfavore per quei contribuenti esclusi in forza delle nuove disposizioni normative.
La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio; ad esempio qualora oggetto di intervento di ristrutturazione è stata la cucina il bonus mobili opererà anche in riferimento all’acquisto di un mobile destinato al bagno.
La data di inizio dei lavori – Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è richiesto che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 – pdf.
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