Uno dei passaggi obbligati per chi intende fruire del credito d’imposta per gli investimenti in determinati beni strumentali nuovi ex art. 18, D.L. 91/2014 è la necessaria indicazione nel quadro RU nel Modello UNICO 2016. Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del credito d’imposta si evidenzia che il credito d’imposta in questione può essere utilizzato in compensazione nel Modello F24 senza applicazione di limiti di importo. L’utilizzo in compensazione può avvenire a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Dunque, per gli investimenti effettuati nel periodo 25.06.2014 – 31.12.2014, la prima quota del credito d’imposta poteva essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016. Infatti, il credito d’imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo. Va inoltre rilevato che il suddetto credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato. Questo significa che sia chi ha già utilizzato il credito in compensazione a partire dal 1° gennaio 2016, sia chi lo ha maturato nel periodo d’imposta 2015 (investimenti 01.01.2015 – 30.06.2015) dovrà necessariamente compilare il quadro RU del Modello UNICO 2016.
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