L’art. 18 D.L. 91/2014 ha riproposto una agevolazione per le imprese che effettuano investimenti in determinati beni strumentali nuovi. I destinatari dell’agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (macchinari e impianti).
Il suddetto credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. L’utilizzo in compensazione può avvenire a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
Dunque, per gli investimenti effettuati nel periodo 25.06.2014 -31.12.2014, la prima quota del credito d’imposta può essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016. Infatti, il credito d’imposta va ripartito nonché’ utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato.
La determinazione del credito d’imposta – Il credito d’imposta attribuito è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Per le imprese costituite da meno di cinque anni, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti al 2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Per le imprese costituite successivamente al 25.06.2014 (data di entrata in vigore D.L. 91/2014) il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.
Codice tributo da utilizzare per compensazione – Con la risoluzione n. 96/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta, mediante F24, dell’incentivo fiscale previsto dal “decreto competitività” a favore dei titolari di reddito d’impresa.
Per consentirne la fruizione a partire dall’inizio del prossimo anno, secondo le modalità fornite con la Circolare 5/2015, la Risoluzione 96/E del 19 novembre 2015 ha istituito lo specifico codice tributo “6856”, operativo dal 1° gennaio 2016.
Il codice tributo è denominato “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – ex art. 18, D.L. 91/2014”. Questo va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere a riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno di sostenimento della spesa.
Nel caso in cui per motivi di incapienza la quota annuale resti inutilizzata, questa andrà a sommarsi alla quota dell’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito.
Il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati) nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
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