Segnalazione delle operazioni sospette – L’obbligo di Segnalazione delle Operazioni Sospette (SOS) continua a costituire il fulcro della legislazione antiriciclaggio. Esse sono lo strumento per la collaborazione attiva degli intermediari e degli altri operatori che dispongono di punti di osservazione privilegiati per valutare la coerenza tra il profilo economico e gli effettivi comportamenti della clientela.
Comunicazione – La segnalazione di operazione sospetta è una comunicazione che deve essere effettuata dal professionista alla UIF quando sa, ne ha certezza o sospetta o infine ha ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte dei propri clienti.
Obbligo – In caso di operazione sospetta, il professionista deve inviare tempestivamente e senza ritardo una segnalazione di operazione sospetta alla UIF o agli ordini professionali competenti ove possibile prima di eseguire l’operazione, e in ogni caso appena il professionista viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Inoltre il professionista deve astenersi dal compiere l’operazione fino alla effettuazione della segnalazione. Tale divieto non opera nel caso in cui l’astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o qualora l’astensione possa costituire motivo di ostacolo alle indagini.
Modalità – Le modalità con le quali è possibile effettuare la segnalazione di operazioni sospette sono, direttamente alla UIF tramite il portale della Banca d’Italia, sezione dedicata alla UIF, sul quale il segnalante deve preventivamente registrarsi oppure all’ordine professionale di appartenenza, se attivo a ricevere SOS. Gli ordini professionali che hanno ricevuto la segnalazione devono provvedere senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante e devono mantenere segretezza su tale nominativo.
Riservatezza – Il Legislatore, nell’ambito della procedura di segnalazione delle operazioni sospette, si sofferma sul delicato problema della “riservatezza” e della tutela del soggetto “segnalante”. Sostanzialmente, le misure a tutela di colui che segnala l’operazione sospetta, possono essere così riassunte: l’identità del “segnalante” (soggetto che ha effettuato la segnalazione) anche se conosciuta, non viene rivelata, salvo il caso in cui l’Autorità Giudiziaria lo ritenga indispensabile per l’accertamento dei reati e il “segreto d’ufficio” per le informazioni possedute dall’UIF, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, le segnalazioni non costituiscono violazione del segreto professionale e se effettuate in buona fede e per le finalità previste, non comportano responsabilità di alcun genere per il segnalante o del dipendente/collaboratore che le ha eseguite.
Divieti – Fuori dai casi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007, è vietato dare comunicazione delle segnalazioni effettuate, sia al cliente interessato che a chiunque altro. Infine, l’UIF ricorda che nel caso di strutture aziendali nelle quali operano più persone, non deve essere indicato il nominativo della persona che ha effettuato la segnalazione ed i soggetti interessati sono tenuti ad adottare, nella propria organizzazione, le misure necessarie a garantire la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni.
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