Le certezze sono rappresentate dalle novità introdotte dalla Legge di Stabilità (Legge n. 208/2015) che ha portato con se numerose novità il cui quadro sembra ben delineato (grazie anche ai chiarimenti forniti al riguardo da Agenzia delle Entrate e dal MEF).
Non pagheranno IMU e TASI i possessori delle abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze, mentre i tributi continuano ad applicarsi sulle abitazioni principali di lusso e relative pertinenze. È quasi del tutto abolita l’IMU agricola (continueranno a pagare i possessori di terreni agricoli che non sono coltivatori diretti o IAP ed il cui terreno non ricade in uno dei comuni compresi tra quelli elencati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 o in un comune delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’IMU non è altresì dovuta sui terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile). È stata introdotta l’agevolazione del 50% per l’unità abitativa concessa in comodato tra genitori e figli purché siano rispettate determinate condizioni oggettive e soggettive. È stato introdotto uno sconto del 25% per le unità abitative che risultano locate a canone concordato. Sono stati eliminati dalla stima catastale dei fabbricati D ed E i c.d. imbullonati. Sono queste, in sintesi, le novità contenute nella Legge n. 208/2015.
L’incertezza dell’aliquota – L’incertezza maggiore, invece, è quella legata all’aliquota da applicare per la determinazione dell’acconto da versarsi, come anticipato in premessa, entro il prossimo 16 giugno.
La regola vuole che ai fini della sua determinazione occorre far riferimento all’aliquota IMU e TASI in vigore per l’anno precedente (comma 13 bis dell’art. 13 DL n. 201/2011) e poi in sede di saldo applicare quelle deliberate per l’anno corrente. Ne consegue, che applicando tale disciplina, il prossimo 16 giugno occorrerà liquidare e versare l’acconto sulla base delle aliquote già in vigore per il 2015 e poi in sede di saldo (16 dicembre) conguagliare il tutto con l’eventuale diversa aliquota deliberata dal comune per il 2016.
Tuttavia, ben si può ricordare che molti comuni nel 2015 hanno deliberato tardivamente ossia oltre il termine del 31 luglio 2015 con conseguente inefficacia delle delibere stesse. Al riguardo, il TAR competente, aveva invitato i comuni a ritirare in autotutele le predette delibere e a ripristinare quelle del 2014 ed alcuni comuni hanno agito in tal senso. Altri TAR non si sono, invece, ancora pronunciati in merito e quindi molti comuni considerano di ritenere valide le aliquote deliberate tardivamente.
Ad ogni modo, i comuni possono comunque aver deliberato già per il 2016 nuove aliquote ed al riguardo è utile rammentare che vige il c.d. “blocco” previsto dalla Legge di Stabilità 2016 che rende inefficaci gli aumenti di tributi locali per quest’anno. In pratica, i comuni (ad eccezione che per quelli che hanno dichiarato il predissesto o il dissesto finanziario), non possono deliberare per il 2016 aliquote più elevate rispetto a quelle del 2015. L’unica eccezione è prevista per la TASI poiché al riguardo, il comune può, con apposita delibera 2016 confermare la maggiorazione (quella dello 0,8%) deliberata per il 2015 ma ciò solo limitatamente agli immobili non esenti dalla TASI 2016.
Dunque, nel caso di comuni che prima della liquidazione dell’acconto hanno già deliberato le aliquote per il periodo d’imposta 2016 come occorre comportarsi? Occorre applicare, comunque, le aliquote del 2015 oppure è possibile già applicare quelle del 2016?
Come si evince dalla disamina effettuata fin qui, salvo opportuni chiarimenti in merito, la liquidazione dell’acconto per il prossimo 16 giugno regna nell’incertezza delle delibere o meglio dell’esatta aliquota da applicare. Tuttavia, preferiamo chiudere l’articolo con l’osservazione già posta in un articolo precedente pubblicato sul quotidiano ossia che in caso di errata aliquota applicata in sede di acconto (ossia applicazione dell’aliquota 2015 in luogo di quella 2016, ecc.) il contribuente non dovrebbe essere suscettibile di alcuna sanzione poiché potrà conguagliare il tutto in sede di saldo, applicando l’aliquota corretta.
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