È quanto si ricava dalla sentenza n. 6381/14 (del 19 marzo) della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile.
Il caso. Le Fiamme Gialle contestavano a una SPA la deducibilità dal reddito imponibile per gli anni d’imposta 2002 e 2003 di costi sostenuti per acquisti da fornitori con sede in Paesi a fiscalità privilegiata giacché non distintamente indicati nelle dichiarazioni dei redditi in violazione dell’articolo 76 comma 7-bis del TUIR (vigente ratione temporis).
Subito dopo la notifica del PVC, la contribuente, allo scopo di regolarizzare la propria posizione fiscale, inoltrava due dichiarazioni integrative – una per ciascun anno verificato – nelle quali esponeva correttamente i componenti negativi di reddito scaturenti dalle operazioni con i fornitori black list. L’Agenzia delle Entrate provvedeva, comunque, a emettere gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2002/2003, avvisi che sono stati prontamente impugnati dalla società, ma senza successo.
Osservazioni degli Ermellini. La Suprema Corte ha ritenuto meritevole di censura la sentenza della CTR Valle d’Aosta secondo cui l’invio delle dichiarazioni integrative aveva sanato le irregolarità commesse dalla contribuente, con il conseguente venir meno della violazione contestata dall’Ufficio. Il collegio aostano, considerata assorbita la questione dell’applicabilità della sanzione introdotta con legge successiva alla commissione delle violazioni, ha quindi confermato la decisione di prime cure che aveva annullato gli avvisi di accertamento.
Ebbene, i giudici di legittimità non mancano di ricordare che costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione. Se fosse infatti possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore (cfr. Cass. n. 5398/2012 riferita proprio a un’ipotesi di dichiarazione integrativa presentata dopo la notifica del PVC, in relazione a violazioni concernenti operazioni di importazione da fornitori con sede in Paesi a fiscalità privilegiata).
Pertanto, dopo la contestazione della violazione, non può che essere preclusa ogni possibilità di regolarizzazione, posto che, ove fosse possibile, come ritenuto dai giudici della CTR, porre rimedio alla mancata separata indicazione delle deduzioni in oggetto (o a qualunque altra irregolarità) anche dopo la contestazione della violazione, ogni integrazione/correzione finirebbe inammissibilmente per configurarsi un mezzo per eludere le sanzioni predisposte dal legislatore per l’inosservanza della correlativa prescrizione.
Rinvio per nuovo esame. La parola è tornata ai giudici valdostani che dovranno uniformarsi ai principi di diritto individuati dalla Suprema Corte.
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