Con la sentenza n. 19967/2014, le Sezioni Unite hanno spiegato che l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602/73, in quanto atto destinato a incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest’ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una specifica previsione normativa.
Il Collegio esteso ha conseguentemente affermato la nullità, anche nel regime antecedente il decreto Sviluppo 2011, dell’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente.
Ebbene, in applicazione del suddetto principio, che afferma la generale rilevanza del contraddittorio procedimentale, la CTR siciliana ha confermato il verdetto pro-contribuente emesso dalla CTP di Palermo disattendendo, così, l’appello del Fisco secondo cui l’avviso previsto dall’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, sarebbe posto a tutela del contribuente rispetto alla procedura esecutiva immobiliare, sicché non potrebbe estendersi alle azioni cautelari del credito, quali il fermo amministrativo e l’iscrizione ipotecaria, la cui esperibilità, ai sensi del comma 1 dell’art. 50, rimarrebbe subordinata unicamente allo scadere del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
In conclusione, i giudici tributari di Palermo non hanno fatto altro che applicare al caso l’ormai consolidato principio per cui, anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/1973, introdotto con D.L. n. 70/2011, l’amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, ai sensi dell’art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provvedere al pagamento del dovuto (Cass., S.U. 19967/2014; conf. Sez. 5, n. 25561/2014 e, da ultimo, Sez. 6-T, n. 9270/2015).
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