È stato fissato al 30.6.2013 il termine entro il quale provvedere alla redazione e all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione, risultante dalla perizia. Gli elementi caratterizzanti la rivalutazione dei beni vengono indicati nel Modello Unico ENC nella Sezione III del quadro RM.
L’affrancamento riguarda anche gli enti non commerciali, ma limitatamente ai terreni posseduti al di fuori dell’ambito imprenditoriale; si tratta degli immobili posseduti nella sfera “istituzionale” con esclusione, quindi, di quelli inerenti l’attività commerciale eventualmente esercitata.
La possibilità di affrancare la plusvalenza realizzata può rivelarsi particolarmente conveniente, anche se non si può affermare che lo sia in ogni caso. Per valutare, nella prospettiva di una futura cessione a titolo oneroso, la convenienza di rivalutare i terreni posseduti al 1° luglio 2011, occorre confrontare le imposte dovute sulla plusvalenza calcolata applicando gli ordinari criteri definiti dall’art. 68 del TUIR con il costo dell’operazione di affrancamento, pari alla somma dell’imposta sostitutiva e del costo della perizia.
Naturalmente, gli enti che hanno diritto alla riduzione dell’aliquota IRES disposta dall’art. 6 del D.P.R. 600/1973 devono effettuare il calcolo dimezzando l’aliquota del 27,5%.
Va infatti ricordato che, purché dotati di personalità giuridica, un buon numero di enti non commerciali, gode di questa agevolazione; si tratta di:
I contribuenti che si avvalgono della rivalutazione devono indicarne i dati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di perfezionamento (quindi in Unico 2014 – C.M. 1/E/2013) e conservare la documentazione (perizia, dati identificativi dell’estensore della stessa, codice fiscale del titolare del bene stimato, ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva versata) per esibirla all’Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.
La mancata indicazione degli estremi della rivalutazione nel Modello Unico non pregiudicano gli effetti dell’agevolazione, ma determinano soltanto una violazione formale (C.M. 1/E/2013, par. 4) cui si applica una sanzione da 258 a 2.065 euro (art. 8, co. 1, D.Lgs. 471/1997).
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