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Enti non commerciali e rivalutazione dei terreni

31 Luglio 2014silvanaNews
Tramite una modifica dell’art. 2, co. 2, D.L. 24.12.2002, n. 282, conv. con modif. dalla L. 21.2.2003, n. 27, la Legge di stabilità 2013 (precisamente l’art. 1, co. 473, L. 24.12.2012, n. 228) ha disposto la riapertura della possibilità di rideterminare il costo fiscale di terreni edificabili e agricoli, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi e partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto alla data dell’1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È stato fissato al 30.6.2013 il termine entro il quale provvedere alla redazione e all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione, risultante dalla perizia. Gli elementi caratterizzanti la rivalutazione dei beni vengono indicati nel Modello Unico ENC nella Sezione III del quadro RM.

L’affrancamento riguarda anche gli enti non commerciali, ma limitatamente ai terreni posseduti al di fuori dell’ambito imprenditoriale; si tratta degli immobili posseduti nella sfera “istituzionale” con esclusione, quindi, di quelli inerenti l’attività commerciale eventualmente esercitata.

La possibilità di affrancare la plusvalenza realizzata può rivelarsi particolarmente conveniente, anche se non si può affermare che lo sia in ogni caso. Per valutare, nella prospettiva di una futura cessione a titolo oneroso, la convenienza di rivalutare i terreni posseduti al 1° luglio 2011, occorre confrontare le imposte dovute sulla plusvalenza calcolata applicando gli ordinari criteri definiti dall’art. 68 del TUIR con il costo dell’operazione di affrancamento, pari alla somma dell’imposta sostitutiva e del costo della perizia.

Naturalmente, gli enti che hanno diritto alla riduzione dell’aliquota IRES disposta dall’art. 6 del D.P.R. 600/1973 devono effettuare il calcolo dimezzando l’aliquota del 27,5%.

Va infatti ricordato che, purché dotati di personalità giuridica, un buon numero di enti non commerciali, gode di questa agevolazione; si tratta di:

  • parrocchie, diocesi, seminari, istituti religiosi, fondazioni di culto, tutti gli enti ecclesiastici; si applica agli enti della Chiesa Cattolica in forza della equiparazione prevista dall’art. 7, comma 3 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense, (L. 25 marzo 1985, n. 121) in cui è stabilito che «agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione»;
  • enti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
  • istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali.

I contribuenti che si avvalgono della rivalutazione devono indicarne i dati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di perfezionamento (quindi in Unico 2014 – C.M. 1/E/2013) e conservare la documentazione (perizia, dati identificativi dell’estensore della stessa, codice fiscale del titolare del bene stimato, ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva versata) per esibirla all’Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.

La mancata indicazione degli estremi della rivalutazione nel Modello Unico non pregiudicano gli effetti dell’agevolazione, ma determinano soltanto una violazione formale (C.M. 1/E/2013, par. 4) cui si applica una sanzione da 258 a 2.065 euro (art. 8, co. 1, D.Lgs. 471/1997).

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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