Premessa – La regola generale di esonero oggettivo dallo spesometro 2017 (anno d’imposta 2016) prevede che le operazioni comunicate all’Anagrafe Tributaria in virtù di altri provvedimenti ed altre finalità (essendo già note al Fisco), non devono essere incluse nel prossimo adempimento annuale in scadenza il giorno 10 aprile 2017 per i contribuenti mensili IVA ed il giorno 20 aprile 2017 per gli altri contribuenti.
E’ il caso ad esempio delle operazioni intracomunitarie, le quali essendo già oggetto di Intrastat non vanno comunicate nello spesometro, oppure è il caso delle operazioni intrattenute con paesi Black list, le quali, sono già incluse in detto modello (comunicazione polivalente – sezione black list). Come quelle appena citate, tante altre.
I casi particolari – Negli anni tuttavia si sono succeduti casi particolari che hanno indotto l’Amministrazione Finanziaria ad emanare appositi Provvedimenti al fine di escludere talune operazioni dall’onere comunicativo dello spesometro. In particolare vogliamo, in tale sede, affrontare il problema delle c.d. “professioni sanitarie” (per semplicità), le quali sono obbligate alla comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle prestazioni/cessioni beni rese in ambito sanitario, dati che attraverso la comunicazione al Sistema TS confluiscono nella dichiarazione precompilata dei contribuenti.
In effetti tale comunicazione (Sistema TS) dovrebbe esonerare di default i soggetti interessati, ed invece tale esonero è stato oggetto di un travagliato iter.
Le prestazioni/cessioni di beni in ambito sanitario – A tal proposito, in apposita Faq pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, si legge:
Domanda
L’articolo 21, comma 1 quater del D.L. n. 78/2010 specifica che “Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l’anno 2016, l’obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.” Quali sono gli adempimenti che devono porre in essere coloro che hanno trasmesso i dati al sistema della Tessera sanitaria?
Risposta
L’art. 1, comma 953 della legge di Stabilità 2016 ha apportato modifiche all’articolo 21 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, relativamente alla semplificazione di alcuni adempimenti dei contribuenti. La ratio della norma ha il fine di evitare una duplicazione degli adempimenti in capo a coloro che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, esonerandoli dall’obbligo di inserire i medesimi dati nella comunicazione spesometro che devono, comunque, inviare alle scadenze previste.
Tuttavia, in ragione dell’intento di semplificazione della norma, è in facoltà dei contribuenti indicare nel Modello polivalente dello spesometro oltre i dati previsti dall’art. 21, comma 1, de. D.l. 78 del 2010, anche i dati già trasmessi al sistema tessera sanitaria, qualora ciò risulti più agevole dal punto di vista informatico.
In conclusione – I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle prestazioni/cessioni di beni al Sistema TS beneficiano di un esonero parziale strutturato come segue:
Le situazioni che quindi si possono rilevare sono le seguenti:
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