Il Collegio giudicante, dopo aver preso atto della produzione da parte di Equitalia solo degli estratti di ruolo e della relata di notifica, e dopo aver constatato la mancata allegazione e produzione da parte dell’Agente della Riscossione delle cartelle di pagamento da cui l’atto impugnato traeva origine, ha dichiarato la nullità del fermo amministrativo.
Motivi della decisione. Nel condividere la doglianza della difesa circa la nullità del provvedimento in questione, stante la mancata allegazione delle cartelle di pagamento in esso richiamate, la CTP ricorda come la giurisprudenza di legittimità (n. 20535/10) abbia sancito l’illegittimità di quei provvedimenti cui non siano allegati gli atti dai quali traggono origine, atteso che l’allegazione è funzionale alla tutela del diritto di difesa, ai sensi dell’articolo 7 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
La CTP ha poi condiviso l’assunto della difesa secondo cui le relate di notifica di cui alle cartelle di pagamento richiamate e i relativi estratti di ruolo nulla dimostravano in merito alle pretese avanzate, essendo comunque Equitalia tenuta alla produzione delle cartelle di pagamento ai sensi del comma 4 dell’articolo 26 del D.P.R. 602/73, “le quali solo costituiscono il presupposto per la verifica del dettaglio degli addebiti, la natura dei tributi e/o la loro prescrizione o meno”.
La giurisprudenza di legittimità pone a carico dell’Agente della riscossione l’onere probatorio circa il contenuto delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione, nonché della ritualità e tempestività della loro notificazione: “Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima” (cfr. Cass. n. 24031/06, n. 22041/10 e, da ultimo, n. 18252/13, secondo cui la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente ha ricevuto un plico, ma non assolutamente il suo contenuto).
Alla luce di tali principi, i giudici reggiani sono giunti alla conclusione che il concessionario non abbia fornito la dimostrazione dell’effettuata consegna al ricorrente del plico raccomandato contenente il corpo delle cartelle, a tal fine “essendo insufficiente l’esibizione della relata di notifica e men che meno degli estratti di ruolo, pur prodotti dall’agente della riscossione”, che restano atti interni ben distinti dalle cartelle di pagamento e meramente descrittivi del credito iscritto a ruolo. “Pertanto – si legge in sentenza – in assenza dei documenti tassativamente previsti dall’art. 26 comma 4 D.P.R. 602/73, preso atto che il concessionario non ha prodotto o non è stato in grado di esibire alcun documento a giustificazione della pretesa creditoria, la Commissione riconosce la giuridica inesistenza degli atti prodromici, con conseguente invalidità del fermo impugnato”.
Le spese del giudizio sono state compensate.
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/senza-le-cartelle-il-fermo-e-nullo,3,24610
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