Rivalutazione – La Legge di Stabilità 2016 ha riproposto la rivalutazione dei beni d’impresa, ad esclusione degli immobili merce e delle partecipazioni non di controllo/collegamento, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2014.
Imposta sostitutiva – La rivalutazione comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili. Inoltre, qualora il soggetto interessato intenda affrancare il saldo attivo di rivalutazione è dovuta l’imposta sostitutiva pari al 10%. A tal proposito si evidenzia che, come chiarito dall’Agenzia nella Circolare 13.6.2006, n. 18/E, la base imponibile di tale ultima imposta va assunta al lordo dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione “senza tener conto della circostanza che il saldo attivo viene esposto in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva computata a diretta riduzione del saldo”. In pratica, la base imponibile dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è la medesima di quella prevista per la rivalutazione.
Versamento – In base a quanto disposto dal comma 894 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016, l’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Ne consegue che la rivalutazione eseguita nel bilancio chiuso al 31.12.2015, comporta il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 16.6.2016 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%). Gli importi dovuti possono essere compensati nel Mod. F24 con eventuali crediti tributari/contributivi disponibili. Va evidenziato che, analogamente alle previgenti disposizioni in materia, “il maggior valore attribuito ai beni … si considera riconosciuto … con il versamento di un’imposta sostitutiva”. Tuttavia, il perfezionamento della rivalutazione, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 11/E e ribadito nella citata Circolare n. 13/E, non è collegato al versamento dell’imposta sostitutiva bensì all’indicazione del maggior valore rivalutato e della relativa imposta nel Mod. UNICO. L’omesso/tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione, ma determina l’iscrizione a ruolo del relativo importo.
Risoluzione 30/E/2016 – A seguito di tale evoluzione normativa, con la Risoluzione n. 30/E del 26 aprile 2016 i codici 1811 e 1813, che erano stati istituiti con le Risoluzioni n. 33/2006 e n. 60/2014, sono così ridenominati: 1811 “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – art.1, c. 892, Legge n. 208/2015”; 1813 “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 891, Legge n. 208/2015”.
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