Presupposto oggettivo – Sotto il profilo oggettivo, la detrazione forfetizzata può essere operata esclusivamente per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/72.
La predetta tabella contiene un elenco tassativo dei prodotti agricoli la cui cessione può rientrare nel regime speciale e prevede, in massima parte, prodotti allo stato originario (ad esempio, ortaggi e frutta), e pochi prodotti trasformati (ad esempio, olio, vino e formaggi).
In riferimento agli animali elencati nella predetta tabella A, parte prima:
– gli animali della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, rientrano nel regime speciale solo se ceduti vivi;
– i volatili da cortile, i conigli, i piccioni, le lepri, le pernici, i fagiani, rientrano nel regime speciale anche se ceduti macellati e a condizione che siano destinati all’alimentazione umana (ad esempio, si deve applicare il regime normale se sono ceduti per fini di ripopolamento o per cavie di laboratorio);
– alcune attività di allevamento, riconosciute agricole ai fini delle imposte dirette, non possono applicare il regime speciale Iva (ad esempio, allevamento di cani, visoni, cincillà e volpi).
Ad esempio l’allevamento di gatti domestici non è contemplato.
Presupposto soggettivo – Relativamente al presupposto soggettivo, sono ammessi al regime speciale:
– i produttori agricoli che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, cioè le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Il richiamo alla norma civilistica comporta l’applicabilità del regime speciale anche per le attività connesse, cioè le attività esercitate dall’imprenditore agricolo, dirette alla trasformazione, manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.
Naturalmente condizione indispensabile ai fini dell’applicazione del regime speciale, è che i prodotti agricoli, a seguito delle operazioni di trasformazione o manipolazione, risultino sempre compresi nella citata tabella A, parte prima;
– coloro che esercitano l’attività di pesca in acque dolci ovvero le attività di piscicoltura, mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei;
– le cooperative e loro consorzi ovvero le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute dalla legislazione vigente;
– gli organismi agricoli di intervento che operano in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati; tra tali enti rientra l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che, tra le altre, svolge le funzioni in passato esercitate dall’AIMA e dall’EIMA.
Le aliquote – L’Iva si applica con le aliquote ordinarie proprie dei singoli prodotti, quindi il produttore agricolo deve versare la differenza fra l’imposta applicata sulle cessioni e l’imposta detraibile corrispondente alle percentuali di compensazione.
Un’eccezione a tale regola generale, prevista nel comma 6 dell’articolo 34, riguarda le cessioni effettuate dai produttori agricoli in regime di esonero (volume d’affari realizzato nell’anno precedente non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A), per le quali gli acquirenti emettono l’autofattura.
Inoltre, continuano ad essere soggetti ad Iva con le percentuali di compensazione i passaggi alle cooperative e loro consorzi che applicano il regime speciale, a condizione che anche il socio conferente applichi il medesimo regime.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/regime-speciale-in-agricoltura-presupposti-applicativi,3,24485
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