Circolare 1/E/2013 – La conferma è arrivata direttamente dall’Agenzia delle Entrate la quale nella circolare n. 1/E/2013 è stata sottoposta alla questione relativa al fatto che il decreto sul redditometro considera come non sostenute le spese per i beni e servizi relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, ma non dice nulla circa i beni a uso promiscuo, quali ad esempio le autovetture e quindi sorge legittimo chiedersi come rileveranno tali beni e in quale misura. Al riguardo gli esperti dell’Agenzia delle Entrate hanno affermato che “i beni e servizi non esclusivamente ed effettivamente relativi all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio le auto ad uso promiscuo, rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile”.
Rilevanza percentuale – In sostanza per i beni a uso promiscuo occorrerà percentualizzare i relativi dati e tenere conto delle predeterminazioni legali forfetarie dell’inerenza nell’attività stabilite dalla legge. Nel caso delle autovetture, ad esempio, tenuto conto dei nuovi limiti di deducibilità introdotti dalla Legge di Stabilità per il 2013 (legge n.228 del 2012) i costi di acquisto e mantenimento concorreranno alla determinazione sintetica del reddito di imprenditori e professionisti in misura pari all’80% degli stessi.
Videoforum 22 gennaio – Nel corso del Videoforum di ieri però gli esperti dell’Agenzia delle Entrate con le risposte date dalla stampa specializzata hanno dato un’ulteriore precisazione affermando che il contribuente in sede di contradditorio può dimostrare un utilizzo diverso dell’autovettura che comporti un più o meno intenso uso del bene nell’attività rispetto alle percentuali stabilite ex lege.
wordpress theme by initheme.com