La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 16 settembre scorso, ha fornito pregevoli suggerimenti relativi al trattamento contabile di ciò che emerge dall’operazione di assegnazione e, in particolare, con riguardo alla destinazione della plusvalenza. Intanto, come era prevedibile, l’assegnazione agevolativa comporta la necessità di annullare riserve di utili e/o di capitale in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Tale valore può essere pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile. Nei fatti, la mancanza di dette riserve almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, non permette alla società di poter usufruire della disciplina agevolativa. A seconda del valore attribuito contabilmente al bene, dall’operazione di assegnazione può emergere una plusvalenza, una minusvalenza, un provento o una perdita, derivando ciò dalla classificazione in bilancio del bene oggetto di assegnazione stessa.
Sul punto, il documento del marzo 2016 del CNDCEC, ha dato risalto al fatto che il bene assegnato potrebbe essere classificato in bilancio come bene immobilizzato (sottoclasse B.II dell’attivo patrimoniale) oppure come rimanenza (sottoclasse C.I dell’attivo patrimoniale), per cui l’assegnazione genera:
– se si tratta di un bene merce, la rilevazione contabile crea un provento a fronte dell’estinzione dell’obbligazione della società nei confronti del socio a cui il bene è assegnato;
– se si tratta di un’immobilizzazione, l’eliminazione del bene comporta la rilevazione di una plusvalenza o minusvalenza.
Rispetto al documento dei commercialisti, la citata circolare contempla la possibilità che l’assegnazione di beni merce possa generare un differenziale negativo di reddito, che assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa ed ai fini dell’Irap.
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