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Modello TR e split payment

27 March 2015silvanaNews @en

Provvedimento n. 39968 del 20 marzo 2015 e D.M. 23.01.2015

Premessa – Con il Provvedimento n. 39968 del 20 marzo 2015 è stato approvato il nuovo Modello TR, già utilizzabile per le richieste di rimborso/compensazione del primo trimestre 2015, da presentare entro il 30 aprile. Una delle principali novità del modello è l’inserimento di un apposito rigo per l’indicazione delle operazioni soggette allo split payment.

Dove indicare le operazioni soggette allo split payment – Nel primo quadro è inserito il nuovo rigo TA13, dedicato alle operazioni effettuate con il meccanismo dello split payment, ovvero alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, per le quali l’IVA evidenziata in fattura deve essere versata direttamente dall’Amministrazione che acquista o beneficia del servizio.

Utilizzo del credito in compensazione – Per quanto riguarda l’utilizzo del credito in compensazione, non ci sono particolarità da evidenziare. La compensazione orizzontale del credito IVA risultante dal Modello TR può essere effettuata fino a 5.000,00 a partire dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza. Superato il limite dei 5.000,00 euro, la compensazione è effettuabile soltanto dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014, la soglia dei 5.000,00 euro deve essere calcolata distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA, ovvero annuale e trimestrale.

Per la compensazione dei crediti superiori a euro 5.000,00 non è necessaria la presentazione del visto di conformità.

Split payment e rimborsi IVA – L’articolo 8 del D.M. 23.01.2015, in attuazione a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 630, della legge di stabilità 2015, ha incluso i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (split payment) fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, dello stesso decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sempre nel rispetto della condizione dettata dall’art. 30, co. 2, lett. a), D.P.R. 633/1972, ovvero aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti ed eccedenza di credito superiore a euro 2.582,28.
In questo contesto, si stabilisce che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni, di cui all’articolo 17 ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA.

La compilazione del Modello TR
– La casella 3 del rigo TD8, “contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”, è riservata ai contribuenti che rientrano tra le categorie individuate dai decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze, emanati ai sensi del penultimo comma dell’art. 38-bis, per le quali è prevista l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria.
Per i soggetti che effettuano operazioni soggette allo split payment, è necessario indicare il codice 6.
I soggetti che indicano il codice 6, dunque coloro che effettuano operazioni soggette allo split payment, devono indicare nel campo 3 del rigo TD8 l’importo dell’imposta applicata alle predette operazioni effettuate nel periodo in cui si è determinata l’eccedenza d’imposta detraibile.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/modello-tr-e-split-payment,3,27022

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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