Codici tributo e soglia minima – Vengono in primo luogo confermati i codici tributo già esistenti per il versamento dell’Imu per gli anni 2012 e 2013, così come si torna a ribadire che, con riferimento all’importo minimo di versamento deve farsi esclusivo riferimento all’imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso comune e non al singolo versamento della Mini-Imu.
Detto limite rappresenta anche il limite minimo per procedere con la riscossione coattiva. Venuto infatti a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo previso per i versamenti.
Compilazione F24 – Alcune importanti precisazioni riguardano invece le modalità di compilazione del modello F24. Viene in primo luogo precisato che occorre barrare la casella saldo, mentre la casella rateazione va compilata indicando il valore “0101”per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve invece essere compilato.
Va altresì compilato il campo detrazione, sebbene lo stesso sia ininfluente ai fini del calcolo: andrà quindi compilata la casella indicando l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.
Va infine regolarmente compilata la casella “numero immobili”.
Modalità di calcolo – Vengono inoltre specificate le modalità di calcolo per gli immobili appartenenti a personale in servizio alle forze armate, per i quali non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata, così come vengono indicate le modalità di calcolo della Mini IMU in riferimento ai terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata versata la prima rata 2013. Per questi ultimi, tuttavia il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.
Nella generalità dei casi, invece, ai fini del calcolo della Mini IMU dovuta per l’anno 2013, sarà necessario far riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2013.
Ravvedimento – Si ricorda, tuttavia, che è comunque possibile procedere con il ravvedimento operoso in caso di mancato pagamento dell’Imu e della Tares.
Nel caso della Tares occorre però considerare che, nel caso in cui il comune non abbia inviato i modelli di pagamento in tempo utile, il contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione.
Casistiche – Sono infine le ultime tre risposte a fornire chiarimenti particolarmente interessanti. Vengono infatti prese in considerazioni tre distinte situazioni, chiarendone le conseguenze ai fini dell’applicazione della Mini-Imu.
Il primo caso riguarda i componenti del nucleo familiare che abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati in comuni diversi. Ci si chiede, pertanto, se entrambi possono usufruire della esenzione.
Il dubbio sorge alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 14389/2010, la quale, con riferimento all’ICI, affermava che una abitazione viene considerata principale solo se vi dimorano tutti i familiari.
Ebbene, il MEF chiarisce chela sentenza della Corte di Cassazione in oggetto ha semplicemente individuato un principio interpretativo delle norme sull’ICI relative all’abitazione principale che non recavano una precisa disposizione.
Pertanto, tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente in materia, come nel caso dell’Imu, per la quale è espressamente previsto che l’esenzione si applica solo nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi (escludendo quindi dall’agevolazione coloro che abbiano l’abitazione principale nello stesso comune).
Infine, il secondo caso riguarda il proprietario di un’abitazione principale che concede alcune stanze in locazione a studenti. Ci si chiede se, in questo caso, si può fruire della esenzione da IMU.
Anche in questo caso il Mef conferma la possibilità di fruire dell’agevolazione, in quanto l’immobile, anche se parzialmente locato, non perde la destinazione di abitazione principale.
L’ultimo caso riguarda i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008: se gli immobili posseduti dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia pubblica hanno le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008, a partire dal 1° gennaio 2014, si applica lo stesso regime dell’abitazione principale. In caso contrario, si applica la sola detrazione prevista per l’abitazione principale.
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