Se è vero che gli importi dovrebbero essere irrisori, è il clima di incertezza che preoccupa contribuenti e consulenti. A tal fine non devono essere dimenticati alcuni importati aspetti che, nel susseguirsi di norme e interpretazioni, potrebbero essere sfuggiti.
In primo luogo è da considerare come non sono solo le abitazioni principali a dover essere oggetto di pagamento, ma saranno chiamati alla cassa anche i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola per i loro terreni agricoli, così come saranno oggetto di versamento anche le case delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, gli alloggi assegnati dagli istituti case popolari, le case non affittate possedute dal personale in servizio permanente delle forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco, così come l’ex casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio.
Ovviamente, sebbene possa apparire scontato, occorrerà fare mente locale anche sulle eventuali pertinenze dell’abitazione principale: dimenticarle sarebbe infatti un grave errore.
Dovranno essere inoltre escluse le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 in quanto sulle stesse andava versata l’Imu alla normale scadenza: nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato sarà necessario procedere con il ravvedimento.
Non bisogna inoltre dimenticare che anche i singoli Comuni avrebbero potuto assimilare determinate fattispecie ad abitazione principale. Si pensi, a tal fine, alle case non affittate di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di cura e ricovero, così come alle abitazioni non locate degli italiani residenti all’estero iscritti all’Aire.
In tutti questi casi, infatti, si dovrà provvedere al calcolo della Mini-Imu, avendo tali abitazioni fruito della parziale cancellazione del saldo Imu.
Più complesso invece è il caso delle abitazioni concesse in comodato ai parenti di primo grado in linea retta (quindi genitori e figli): si ricorda infatti che sarà possibile beneficiare della parziale cancellazione del solo saldo Imu, mentre continua a essere dovuta l’Imu per i primi sei mesi.
Il MEF ha inoltre chiarito che, contrariamente a quelle che erano state le prime interpretazioni fornite dalla stampa specializzata, il versamento minimo dei 12 euro (che può essere più alto o più basso nei singoli comuni di riferimento), non deve essere riferito al singolo versamento, ma alla posizione fiscale complessiva del soggetto rispetto a tutti gli immobili posseduti nel Comune.
Pertanto, se un contribuente, a seguito dei calcoli previsti per la Mini-Imu dovesse trovarsi a dover versare un importo di 10 euro sarebbe comunque tenuto a recarsi in banca se il 16 dicembre ha provveduto al versamento di altri immobili posseduti nello stesso Comune.
La soglia è tuttavia prevista per il singolo contribuente e non per l’immobile. Pertanto, se due coniugi devono pagare 10 euro ognuno per un’abitazione principale posseduta al 50%, gli importi non vanno sommati.
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