Ma cos’è questa maggiorazione Tares? In realtà si tratta di un prelievo erariale, che quindi sarà cosa ben diversa dalle somme che saranno riscosse dai Comuni per i rifiuti.
L’importo sarà infatti calcolato nella misura di 30 centesimi a metro quadro, avendo come riferimento la superficie soggetta alla tassa rifiuti.
Essendo l’importo interamente a favore dello Stato, è necessario che i versamenti della maggiorazione e della tassa rifiuti siano distinti, per cui vengono inviati dal comune due diversi modelli di versamento.
Anche le scadenze previste per il versamento sono diverse: mentre per la tassa rifiuti è il singolo Comune a decidere con proprio regolamento comunale, la maggiorazione va versata entro il 24 gennaio, così come è stato fissato dalla legge di stabilità 2014.
Inoltre la maggiorazione Tares va versata anche nel caso in cui i comuni abbiano applicato, nel 2013, la Tarsu o la Tia.
Per questo, in molti comuni è stato inviato un bollettino separato per la Tares e i contribuenti non hanno chiaro cosa sia stato versato in precedenza: è stata versata la maggiorazione o semplicemente la tassa dei rifiuti? Il bollettino deve ancora arrivare o è già arrivato?
In questo caos di scadenze il reale problema non è infatti quello di dover quantificare l’imposta da versare, ma sono i comuni che, a loro volta vittime di un clima di incertezza, hanno inviato i modelli di pagamento tardivamente e con dati e scadenze spesso sbagliate.
Insomma, ad oggi il vero rebus sta anche nel sapere se la maggiorazione è stata o meno pagata e se è stata pagata correttamente.
Originariamente il termine previsto per la maggiorazione era il 16 dicembre 2013, ma non sono mancate amministrazioni comunali che hanno inviato i bollettini per i pagamenti già con le prime rate dell’imposta sui rifiuti. Molti contribuenti hanno pertanto già versato la maggiorazione Tares, più o meno inconsapevolmente.
In ogni caso, con il comunicato stampa n. 18 del 20.01.2014, il Mef ha chiarito che, se il contribuente non riceve in tempo utile il bollettino di conto corrente postale o il modello F24 per il versamento della Maggiorazione TARES e versa quindi tali importi in ritardo, non è soggetto a sanzione.
Tale chiarimento risulta perfettamente in linea con quanto stabilito dall’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, nel quale viene chiarito che il contribuente non può essere soggetto a sanzioni, né possono essere richiesti interessi moratori, qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’Amministrazione Finanziaria.
Fortunatamente la maggiorazione Tares è stata prevista solo per l’anno 2013: dall’anno prossimo, al suo posto, troveremo la Tasi, la quale sostituirà Tares, Tarsu e Tia.
Prosegue quindi il caos rifiuti: come non ricordare infatti il lungo cammino che ci ha condotti a quella che, forse, sarà la nuova Tari?
In quasi dieci anni, sei sono state le discipline previste per la tassazione dei rifiuti. Si va dalla Tarsu del 1993 alla Tia, per poi arrivare alla Tia2 e, nel 2013, alla Tares.
È stata poi introdotta la maggiorazione Tares, che effettivamente è un importo completamente diverso da quello dovuto per la tassa rifiuti, ma che, con tale denominazione, ha contributo a generare confusione tra i cittadini.
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