Le differenze – L’Amministrazione Finanziaria, in risposta al quesito posto, chiarisce la sostanziale differenze tra le acque minerali naturali e le acque di sorgente.
In sostanza, le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed eventualmente per taluni loro effetti, nonché per gli effetti benefici alla salute.
In riferimento a tale distinzione, l’Agenzia delle Dogane aveva precisato ulteriormente come dal “punto di vista chimico l’acqua di sorgente segue pienamente la legislazione delle acque potabili (D.lgs. 31/2001) secondo la quale è tollerata la presenza di piccole contaminazioni di origine antropica (solventi clorurati, trieline, metalli pesanti come il cromo) assolutamente proibite in un’acqua minerale naturale e che, se presenti anche a livelli di limiti chimici delle acque potabili, farebbero revocare immediatamente lo status di acqua minerale”.
L’equiparabilità economica- Delineate le sostanziali differenze, prettamente legate alla caratteristiche chimiche dei beni, tra le acque minerali naturali e le acque di sorgente, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce, da un punto di vista economico, l’equiparabilità dei due beni, per tre ordini di ragioni:
Tali considerazioni sono necessarie per giustificare l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria anche per le acque di sorgente destinate al consumo umano.
Le conclusioni dell’Amministrazione Finanziaria – A parere dell’Amministrazione Finanziaria, l’equiparabilità “economica” dei due beni, pur in presenza di sostanziali differenze chimiche che portano le acque di sorgente ad essere assimilabili all’acqua potabile, rende applicabile all’acqua di sorgente destinata destinate al consumo umano in bottiglia la medesima aliquota Iva prevista per le acque minerali naturali, ovvero l’aliquota Iva ordinaria del 22%.
Si chiarisce altresì l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% sancita dal n. 81) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alle cessioni di “acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01)”, per la erogazione di acqua “potabile” e “non potabile”, erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o con le società autorizzate all’erogazione del servizio), mediante l’allacciamento alle condotte idriche della rete idrica Comunale.
Trattasi, in altre parole, del servizio generale di erogazione idrica.
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