A tale proposito si ricorda che la possibilità di estromettere l’immobile dalla sfera imprenditoriale dell’impresa individuale è stata introdotta dal comma 121 della richiamata Legge di Stabilità dello scorso anno. In particolare la misura ha previsto la possibilità per l’imprenditore individuale di estromettere dall’impresa, gli immobili strumentali (per destinazione o per natura) posseduti alla data del 31 ottobre 2015. Si tratta di un’opzione che andava esercitata con comportamento concludente entro il 31 maggio 2016, ma con effetto retroattivo dal 1° gennaio. Ciò, dunque, sta significando che, per chi ha scelto l’estromissione, l’immobile che ne è stato oggetto è uscito dalla sfera imprenditoriale (e quindi non concorre a formare il reddito d’impresa) per entrare in quella personale dello stesso soggetto (e quindi concorre al suo reddito personale IRPEF) a decorrere dal 1° gennaio 2016. Pertanto, se ad esempio, l’immobile estromesso risultava locato, i canoni di locazione percepiti non concorreranno più a formare il reddito d’impresa, bensì il reddito personale e vi concorreranno dal 1° gennaio di quest’anno. Così come l’imprenditore non potrà più dedurre i relativi costi (ammortamento, spese di manutenzione ecc.) dal reddito d’impresa.
Gli effetti sul metodo di calcolo – Come si sa il legislatore consente al contribuente di determinare l’acconto scegliendo alternativamente tra due metodi, ossia quello storico o quello previsionale. Con l’applicazione del metodo storico, l’acconto è determinato sulla base di un dato storico e rappresentato dall’imposta complessiva dovuta per l’anno precedente (ossia 2015). Applicando tale metodo nel caso in cui, nel 2016 vi sia stata estromissione di un immobile strumentale significherebbe prendere come riferimento una base storica distorta (ossia un imposta 2015 determinata in considerazione del fatto che l’immobile era ancora nella sfera imprenditoriale e quindi, frutto, ad esempio, di ammortamenti ed altri costi relativi all’immobile stesso portati in deduzione dal reddito d’impresa).
Con l’applicazione del metodo previsionale, invece, l’acconto 2016 verrebbe determinato sulla base dell’imposta che si presume dover versare per l’anno in corso. Dunque, in presenza di un’operazione di estromissione, forse potrebbe essere utile calcolare l’acconto 2016 applicando tale metodo poiché in questo modo si terrà conto del fatto che l’immobile è uscito dalla sfera imprenditoriale. Applicare tale metodo però richiede attenzione, poiché se l’estromissione non si perfezionerà, potrebbe generarsi la necessità di ravvedere un eventuale insufficiente versamento dell’acconto.
A tal proposito si ricorda che l’estromissione si riterrà perfezionata non con il versamento delle due rate d’imposta sostitutiva prevista, bensì con l’indicazione nel Modello Unico/2017 dell’avvenuta estromissione e dell’imposta sostitutiva versata (Circolare n. 26/E/2016).
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