In particolare entro il 31.12.2017 prenderà il via il “country by country reporting”, in ottemperanza di quanto previsto all’azione 13 del Progetto Beps (Base Erosion and Profit Shifting), nato dalla necessità di armonizzare le norme europee in materia fiscale, in quanto le varie differenze tra i Paesi nonché le lacune legislative e giuridiche potrebbero favorire, in assenza di una corretta pianificazione fiscale, una minor imposizione ed un conseguente danno all’erario.
Il Progetto Beps, prevede le così dette 15 raccomandazioni o azioni fondamentali (di cui l’azione n. 13 fa parte), tese a sollecitare l’adozione da parte degli Stati aderenti di modifiche nella legislazione fiscale domestica, che consentiranno di raggiungere gli obiettivi fissati dal progetto (in particolare lotta all’evasione, al trasferimento degli utili e all’erosione della base imponibile).
In particolare l’azione n. 13 prevede l’obbligo di: “Guidance on the implementation of transfer pricing documentation and country-by-country reporting”tendente a monitorare e riesaminare la documentazione dei prezzi di trasferimento.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio Decreto Ministeriale approvato in data 23.02.2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 08.03.2017 ha stabilito termini, modalità, elementi e condizioni in ordine alla rendicontazione da trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate.
La prima rendicontazione, prevista dall’art. 1, comma 145, della Legge di Stabilità 2016 è fissata 31.12.2017; infatti con riferimento ai termini di presentazione l’art. 5 del sopra citato Decreto prevede che la rendicontazione debba essere trasmessa entro 12 mesi dall’ultimo giorno del periodo di imposta di riferimento; da qui l’individuazione della scadenza per la prima rendicontazione nel 31.12.2017 con riferimento ai dati del 2016.
Ai sensi dell’art. 2 del D.M., sono soggetti obbligati alla predisposizione e alla presentazione annuale della rendicontazione delle spese paese per paese (country by country appunto), le società controllanti (residenti in Italia) di gruppi multinazionali in possesso dei seguenti requisiti:
La rendicontazione dovrà contenere per ciascuno Stato con cui il singolo Paese opere i seguenti dati, così come indicati all’art. 4 del D.M. 23.02.2017:
Le modalità operative di presentazione della rendicontazione saranno definite con apposito e successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Le informazioni di cui sopra, acquisite attraverso la rendicontazione annuale dai singoli Paesi e relative a società negli stessi residenti (o ivi aventi una stabile organizzazione), dovranno essere trasmesse a cura dell’Agenzia delle Entrate a ciascun altro Stato Membro dell’UE e agli Stati Extra UE con i quali sono in vigore accordi sull’adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.
Il Decreto del 23.02.2017 prevede inoltre che l’Agenzia delle Entrate utilizzi la rendicontazione country by country ai fini della valutazione del grado di rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento (azione n. 13 del Beps) nonché ai fini della valutazione di altri rischi legati all’erosione della base imponibile e alla delocalizzazione degli utili.
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