Le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’Iva in quanto rientrano tra le operazioni relative a banconote e monete. Per i clienti persone fisiche, invece, che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa. Si esprime così l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°72 del 2 settembre 2016 in merito al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall’attività di intermediazione avente ad oggetto la moneta virtuale. Il margine di guadagno per tale attività di intermediazione è legato alla differenza tra il prezzo che il cliente è disposto a pagare per acquistare un’unita di moneta virtuale e la miglior quotazione dei bitcoin disponibile sul mercato.
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