Uno dei tradizionali compiti istituzionali della Guardia di Finanza è rappresentato dal controllo economico del territorio, nel cui contesto vanno compresi anche i controlli sul regolare adempimento degli obblighi di certificazione, realizzati mediante l’invio dei propri militari presso gli esercizi tenuti all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale per ogni cessione o prestazione effettuata; da indiscrezioni apparse sulla stampa specializzata, il Comando Generale del Corpo, in una recente Circolare interna, avrebbe diramato ai Reparti territoriali alcune importanti disposizioni operative che, prendendo atto del rinnovato clima di distensione tra Fisco e contribuente a seguito dell’approvazione della Legge Delega Tributaria n. 23/2014, vanno comunque nella direzione di assicurare maggiore efficacia ed efficienza a tali specifiche attività di controllo.
La certificazione dei corrispettivi. I commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 non sono obbligati ad emettere la fattura per le proprie operazioni commerciali, se non viene richiesta dal cliente al momento dell’effettuazione dell’operazione; tali soggetti sono, tuttavia, nella generalità dei casi, obbligati alla certificazione del corrispettivo ricevuto per l’operazione effettuata, mediante rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale mediante il c.d. “registratore di cassa”.
I corrispettivi in tal modo certificati sono soggetti, poi, ad annotazione nell’apposito registro previsto dall’art. 24 del medesimo Decreto, ai fini della successiva liquidazione dell’IVA a debito, ottenuta mediante scorporo dalle somme incassate.
La mancata certificazione dei corrispettivi nei termini suddetti è soggetta ad una specifica sanzione; ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 471/1997, la mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali, ovvero l’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, è punita con una sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro.
I controlli della Guardia di Finanza. Tradizionalmente i carichi operativi assegnati ad ogni Reparto territoriale della Guardia di Finanza contengono un numero precisato di controlli finalizzati a riscontrare la correttezza dell’obbligo certificativo da parte dei commercianti al minuto; tali servizi d’Istituto sono concretamente realizzati mediante controlli di prossimità che, nella procedura canonica, prevedono:
Le nuove disposizioni operative del Comando Generale. L’approccio necessario con il cliente, previsto per poter legittimamente appurare se l’esercente abbia rispettato l’obbligo normativo, ha comportato in passato il verificarsi di alcune situazioni critiche, destinate a volte a creare un certo imbarazzo nelle Istituzioni, anche per effetto del notevole risalto offerto dagli organi di stampa, tanto che il Comando Generale della Guardia di Finanza sarebbe di recente intervenuto sulle procedure operative delle proprie pattuglie, per fornire alcune direttive di dettaglio per gestire opportunamente questa delicata fase del controllo.
Il problema di fondo si lega al fatto che dalle dichiarazioni rilasciate dal cliente intercettato all’uscita dall’esercizio possono scaturire conseguenze pregiudizievoli in capo al titolare dello stesso, conseguenze che possono anche assumere i connotati della gravità allorquando alle sanzioni amministrative si accompagnino, ad esempio, anche quelle cautelari accessorie della chiusura dell’esercizio.
Per tal motivo viene richiesto alle pattuglie, incaricate di sviluppare tali servizi, di rivolgersi a clienti che, almeno dalle apparenze, possano risultare attendibili, consapevoli e, pertanto, responsabili (anche sotto il profilo giuridico) nelle proprie affermazioni, evitando quindi d’intercettare soggetti minorenni, persone molto anziane, ovvero soggetti che manifestino evidenti disagi di natura psichica o fisica (si pensi a persone ubriache o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).
La soluzione offerta dal Comando Generale va accolta con favore, in quanto tende a prevenire l’avvio di procedimenti amministrativi ed, eventualmente, anche giudiziali, inutili se non illegittimi, in quanto viziati ab origine da dichiarazioni del tutto inattendibili, se non addirittura false e strumentali.
Il ruolo fondamentale del Comandante di Reparto. Insistono i Vertici del Corpo nel richiamare il ruolo fondamentale dei Comandanti di Reparto, nei cui confronti incombe l’onere di:
Quanto al target dei controlli, i Reparti dovranno prioritariamente rivolgersi agli esercizi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio di valore economico mediamente significativo e che osservano prevalentemente orari serali o notturni.
Il contrasto all’economia sommersa. Viene infine richiamata l’attenzione dei Comandanti di Reparti che insistono su zone ove è particolarmente presente il fenomeno dell’abusivismo commerciale o del commercio di prodotti con marchi contraffatti; è evidente come non sia assolutamente etico e opportuno concentrare la propria attenzione ispettiva sugli esercizi inseriti nel circuito legale dell’economia, trascurando tutte quelle forme d’illegalità contigue, anche fisicamente, ai primi e che con questi si pongono in rapporto di concorrenza sleale.
Proprio nell’ottica di un miglioramento sostanziale del rapporto tra Fisco e contribuente, nel rinnovato panorama tracciato dalla Legge Delega n. 23/2014, i Reparti territoriali interessati da tali fenomeni vengono sensibilizzati a programmare, accanto a controlli strumentali nei confronti degli esercizi “regolari”, anche interventi ispettivi finalizzati al contrasto dei fenomeni che si inquadrano nell’ambito dell’economia sommersa e illegale; solo in tal modo i controlli sulla corretta certificazione di corrispettivi potranno essere percepiti, anche dalla collettività, come attività teleologicamente dirette a tutelare gli imprenditori che rispettano le regole del gioco.
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