Accordo (accertamento con adesione) che da un lato permetterà al fisco il recupero del gettito tributario e dall’altro ai colossi del web di ridurre notevolmente la misura sanzionatoria ed evitare le sanzioni penali.
E’ certamente questa la misura più importante che si prospetta venga inserita in maniera definitiva nella Legge di conversione del D.L. n. 50/2017.
Ieri è stato approvato, quasi all’unanimità, un emendamento che prevede l’abolizione anticipata degli Studi di settore, già a partire con riferimento al periodo di imposta 2017, e la conseguente introduzione degli Isa (Indicatori Sintetici di Affidabilità). Tale provvedimento sarebbe dovuto entrare in vigore con decorrenza dal 2018.
I nuovi parametri interesseranno oltre 3,5 milioni di contribuenti titolari di partita Iva, garantendo a coloro che rispetto ai nuovi indicatori risulteranno “virtuosi” e quindi “affidabili” sgravi fiscali e minori adempimenti.
L’emendamento approvato dalla Camera precisa che i nuovi indicatori “… rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuta a ciascun contribuente…”.
Si attende l’approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’apposito Provvedimento entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 50 emendato.
Altro emendamento di rilievo è quello che anticipa la riduzione delle slot machine; in particolare è previsto un taglio, entro il 2019, complessivo del 30% da realizzarsi per metà entro il 2018 e per la restante metà entro il 30.04.2018. Le modalità operative dovranno essere indicate, entro il mese di luglio, dal Ministero dell’Economia.
La Camera ha licenziato, approvando un emendamento, l’inclusione dei tributi locali ammessi alla definizione agevolata delle controversie (rottamazione delle liti fiscali).
Di interesse tra i vari emendamenti approvati l’estensione del credito di imposta per gli alberghi anche con riferimento all’acquisto di mobili e dei componenti di arredo; ciò purché il beneficiario del credito di imposta non ceda a terzi e né destini ad attività diverse ed estranee i beni agevolati, prima dell’ottavo anno di imposta.
E’ stato cancellato il tetto del 10% per la concessione del credito di imposta ma è stato contestualmente esteso il periodo da due a otto anni nel quale, come sopra detto, i beni non potranno essere ceduti a terzi o destinati ad attività non attinenti.
Altri emendamenti – Pare, invece, definitivamente tramontata la possibilità che i professionisti siano esclusi dall’ambito applicativo dello split payment. Si ricorda, infatti, che l’articolo 1 del citato D.L. 50/2017, reca disposizioni che estende l’ambito applicativo dello split payment, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell’IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all’erario di acquisire direttamente l’imposta dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Per effetto dell’intervento normativo in commento, tale modalità di versamento è estesa all’IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT. E’ altresì stabilito che lo split payment si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato PA, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate. Si dispone inoltre del meccanismo anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi dei professionisti).
Approvato, invece, un emendamento che prevede la riduzione dei tempi per i rimborsi IVA (da 90 giorni a 65 giorni), per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione e che applicano lo split payment.
Con l’art. 2 del D.L. in commento, si va a modificare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l’annotazione nel registro Iva (stabilendo che il contribuente ha l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (dunque, non è più possibile registrare le fatture entro il termine della dichiarazione annuale IVA riferito al periodo d’imposta in cui si è esercitato il diritto alla detrazione IVA).
Non essendo prevista alcuna disciplina transitoria si era pensato che la novità decorresse dalle fatture emesse dal 24/04/2017 (ossia dalla data di entrata in vigore del decreto – legge). Ecco allora che con apposito emendamento è stato previsto che la misura si applica anche alle fatture e bolle doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
Altro importante argomento è quello delle locazioni brevi. Con l’art. 4, è consentito, infatti, di optare per l’applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line. Tali norme si applicano per i contratti stipulati dal 1 giugno 2017. Viene introdotta una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all’atto dell’accredito, a titolo di acconto o d’imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l’opzione per la cedolare secca.
Al riguardo sembra che non si è voluto intervenire con nessun emendamento sulla norma rimandando il tutto al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 90 giorni dal 24 aprile 2017.
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