Vademecum interventi 70% e 75% – Sullo stesso sito è stato inoltre pubblicata la guida operativa ai fini dell’ottenimento die benefici fiscali collegati all’ecobonus maggiorato. La Legge di bilancio 2017, in materia di interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni condominiali, prevede una detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del:
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. I soggetti beneficiari della detrazione fiscale possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per i soggetti che non rientrano nella c.d. no-tax area, rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Come specificato nella guida in commento l’immobile oggetto di intervento alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e deve essere dotato di impianto di riscaldamento (centralizzato o impianti autonomi) secondo la definizione del D.lgs 192/05 e successive modificazioni.
Requisiti tecnici di intervento – L’intervento per il quale si intende beneficiare delle maggiori detrazioni 70 e 75%:
Invio della documentazione – Come già anticipato sopra, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori (salvo remissione in bonis), come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (per il 2017: http://finanziaria2017.enea.it) è necessario provvedere all’invio della scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici” opportunamente modificato e integrato e la scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E”).
Oltre ai documenti da inviare obbligatoriamente sono previsti specifici obblighi di conservazione per un’ulteriore documentazione anche di tipo amministrativo (fatture, delibere assembleari ecc); di particolare importanza l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio albo professionale) che deve contenere:
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