L’art. 38 – quater del D.P.R. n. 633/1972
L’art. 4 – bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (“Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping”), ha disposto l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico con riferimento alle cessioni di beni di cui all’art. 38 – quater del d.P.R. n. 633/1972. In questo caso la decorrenza della nuova disposizione è rappresentata dal 1° gennaio 2018. Dovrà però essere emanato un decreto di attuazione affinché l’adempimento entri effettivamente in vigore.
In base alla disposizione citata i viaggiatori stranirei, con domicilio o residenza in territori extra UE, che soggiornano in Italia per brevi periodi, possono acquistare beni senza pagare l’Iva. Il beneficio, la cui finalità è quella di evitare una doppia tassazione, è subordinato all’esistenza di una serie di condizioni e alla rigida osservanza di una determinata procedura.
Alcuni dei requisiti che determinano la non imponibilità delle cessioni dei beni non possono essere desunti agevolmente dalla disposizione interna, cioè dall’art. 38 – quater in rassegna. Pertanto, al fine di individuare correttamente l’ambito applicativo della norma si dovrà fare riferimento al testo della disposizione comunitaria.
Dal punto di vista soggettivo il beneficio è limitato alle sole cessioni di beni nei confronti delle persone fisiche che agiscono nella veste di “privati”. Sono così esclusi gli acquisti effettuati dai soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arti e professioni.
Dal punto di vista oggettivo la disposizione ha un ambito applicativo limitato riguardando esclusivamente le cessioni di beni e non le prestazioni di servizi. Il chiarimento è stato fornito dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 450012 del 2 maggio 1992 e n. 453 dell’11 agosto 1994. Lo sgravio dell’Iva non si applica, ad esempio, alle prestazioni ricevute dai soggetti esteri quali, ad esempio, il servizio alberghiero, i ristoranti, i servizi resi dalle agenzie, etc. In tali ipotesi il tributo rimane definitivamente a carico dei consumatori finali.
Le cessioni di beni, affinché l’acquirente extra UE possa non pagare l’Iva o ottenere il relativo rimborso, devono superare complessivamente l’importo di 154,94 euro Iva compresa. Il limite minimo si riferisce agli “acquisti effettuati presso uno stesso punto vendita e risultanti da un’unica fattura” (Circ. n. 145 del 10 giugno 1998).
La Legge di Bilancio 2018
L’ultimo intervento, in ordine di tempo, è quello di cui alla legge di bilancio del 2018 che ha previsto l’obbligo di emissione del documento in formato elettronico anche per le operazioni effettuate nei confronti di “privati” a condizione, però, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Ad esempio i contribuenti potranno continuare ad emettere le fatture in formato analogico per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti intracomunitari o extra UE non stabiliti.
In realtà, ferma restando l’eccezione di cui al citato D.L. n. 193 cit., le disposizioni contenute nella legge di fine anno entreranno in vigore in due momenti diversi a seconda della tipologia di operazione. In un caso l’obbligo di emissione della fattura elettronica troverà applicazione dal 1° luglio 2018; invece per la generalità delle operazioni sarà necessario attendere il 1° gennaio 2019.
La novella legislativa è contenuta nel “Capo I” della legge di bilancio 2018. L’articolo di riferimento reca come rubrica “Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale”. Il “nuovo art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 così recita: “Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2”.
L’adempimento riguarderà, quindi, non solo l’emissione delle fatture, ma anche le note di variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Come anticipato l’obbligo generalizzato entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019. Tuttavia tale data è anticipata al 1° luglio 2018 per le prestazioni relative a:
La “manovra” del 2018 estende l’obbligo in rassegna all’intera filiera, comprendendo anche le operazioni rese da subappaltatori e subcontraenti. Si tratta, nella sostanza, della totalità dei soggetti destinatari della normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari ai fini dell’antiriciclaggio (articolo 3 delle legge 13 agosto 2010, n. 136).
Nei casi in cui i contribuenti non dovessero osservare il nuovo obbligo, così procedendo all’emissione della fattura in formato analogico (cartaceo), il documento deve intendersi come non emesso. In tale ipotesi si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Si applicherà, quindi, una sanzione amministrativa compresa tra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato.
Sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico i soggetti di minori dimensioni, che si avvalgono del “regime di vantaggio” (ex minimi) ed il regime forfetario previsto dalla legge di stabilità del 2015.
Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.
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