Si tratta di un’importante misura di stimolo del commercio internazionale, volta ad attirare consumatori e favorire il turismo. Il tax free shopping è un’agevolazione riservata ai residenti al di fuori della Comunità Europea che consente loro di richiedere a rimborso l’IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia. In particolare, affinché l’acquisto in Italia sia soggetto all’agevolazione prevista con il sistema tax free shopping, è necessario che:
Proprio su quest’ultimo punto interviene il Decreto n. 193/2016, prevedendo che dal 1 gennaio 2018 sarà obbligatorio emettere la fattura in formato elettronico per le cessioni di beni di importo superiore alla soglia di 155 euro, IVA inclusa, risultanti da un’unica fattura presso uno stesso punto vendita. Da ciò si evince che, se l’importo del bene non è superiore a 155 euro, continuerà ad essere ammessa l’emissione della fattura cartacea con IVA e successivo rimborso dell’imposta su domanda del viaggiatore.
Tale facoltà non sarà più ammessa, invece, per tutte le operazioni commerciali B2B a partire dal 1 gennaio 2019. Infatti, la nuova Legge di Bilancio introduce l’obbligo della fatturazione elettronica nell’ambito dei rapporti commerciali tra privati al fine di contrastare l’evasione fiscale e prevenire le frodi IVA.
La dematerializzazione della fattura, oltre a ridurre l’evasione fiscale, mira alla creazione di un’Amministrazione finanziaria sempre più snella. Proprio nell’ottica di una maggiore semplificazione fiscale e di una riduzione del carico degli adempimenti in capo al contribuente, con l’introduzione del nuovo obbligo, si assisterà contestualmente all’eliminazione della Comunicazione dei dati delle fatture. Ma andiamo per gradi.
L’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura e delle note di variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633/72 in formato elettronico, è articolato in due momenti: il 1° luglio 2018, per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori, nonché per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, e il 1° gennaio 2019, per tutte le operazioni business to business.
Così come previsto per le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione, la fatturazione elettronica B2B si avvale del Sistema di Interscambio, messo a punto dall’Agenzia delle Entrate insieme alla Sogei. Il Sistema di Interscambio è utilizzabile per emettere e ricevere, secondo modelli standardizzati definiti dall’Agenzia delle Entrate (XML), le fatture elettroniche, al fine di garantirne l’autenticità e l’integrità mediante l’apposizione della firma elettronica di chi ha emesso il documento, nonché la loro conservazione digitale per dieci anni.
In caso di inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica tra gli operatori business to business, l’eventuale emissione della fattura in formato analogico è da ritenersi inesistente e il documento come non emesso. In questi casi, troveranno applicazione le sanzioni previste dall’art. 6 del D. Lgs. n. 471/97.
Inoltre, per effetto del nuovo comma 6 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015, l’eventuale emissione della fattura in formato analogico, comportando l’inesistenza della fattura stessa, genera altresì l’irrogazione della sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di 250 euro, ex art. 6, comma 8, D. Lgs. 471/97, in capo al cessionario o al committente qualora questi non adempia agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.
Si sottolinea che, il D.D.L. n. 2960/2017, introducendo un nuovo comma, il 2-quater, all’articolo 11 del D. Lgs. n.471/1997, prevede di fatto una nuova sanzione da irrogare nel caso di omissione della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, ovvero nel caso in cui siano stati trasmessi dati incompleti o inesatti. In questi casi trova applicazione la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è dimezzata se viene effettuata la trasmissione entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita o se entro tale termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Gli unici soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico sono i soggetti passivi di minori dimensioni che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, e quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014.
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