In termini generali ricordiamo che a partire da tale data sarà obbligatorio documentare le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori esclusivamente con emissione di fattura elettronica, introducendo pertanto per questo settore la rivoluzione digitale del fisco con sette mesi di anticipo rispetto alla generalità dei contribuenti (l’articolo 1, comma 916 L. 205/2017).
A partire dal 1 luglio 2018, inoltre, non entrerà in vigore solo l’obbligo di fattura elettronica, in merito al quale sono state fornite le indicazioni operative con Circolare 8/E del 30 aprile 2018, come meglio approfondito in precedente intervento Carburanti con e-fattura: pronte le regole per il debutto, ma anche la stretta sui mezzi di pagamento.
Infatti, sempre con la manovra 2018 (articolo 1, commi 922 e 923) è stato altresì precisato che per i soggetti ‘business’ (ovvero titolari di partita IVA), affinché il costo sostenuto per l’acquisto di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori sia deducibile, e la relativa IVA detraibile – nei limiti di quanto previsto dal T.U.I.R. ai fini reddituali e dal D.P.R. 633/72 ai fini IVA – è necessario che tali acquisti siano onorati esclusivamente con modalità di pagamento tracciabili come definite da apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Tali modalità di pagamento sono infatti state individuate puntualmente dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrare prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, come segue:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5.
Riconosciuti come validi anche ulteriori strumenti, purché tracciabili, come per esempio “app”, ovvero software utilizzabili su dispositivi mobili, che a fronte di un pagamento producano un addebito diretto in conto corrente bancario oppure su carta di credito o carta prepagata.
La stretta sui pagamenti riguarda non solo la fattispecie tipica di rifornimento di carburante alla pompa, poiché le disposizioni si rendono applicabili anche alle forniture caratterizzata dalla mancata coincidenza del momento dell’acquisto con l’effettiva erogazione della benzina o del gasolio.
È il caso del ‘netting’, ovvero quella fattispecie contrattuale che consente “al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA” previo acquisto o ricarica di una carta elettronica o ‘buono benzina’.
La circolare 8/E/2018 ha ulteriormente approfondito l’aspetto dell’acquisto anticipato di ‘carte benzina’ o ‘buoni carburante’, distinguendo quelli ad uso esclusivo presso una determinata compagnia petrolifera da quelli liberamente utilizzabili un qualsiasi punto di distribuzione.
Un distinzione, questa, fondamentale per quanto riguarda l’aspetto relativo all’obbligo di fatturazione elettronica, obbligo che può non scattare nel caso di ‘buoni multiuso’, fermo restando tuttavia l’obbligo di pagamento con gli strumenti tracciabili summenzionati.
In sostanza, laddove il buono carburante (anche laddove consista in ‘carte benzina’ ricaricabili o meno) sia emesso da una determinata compagnia petrolifera, e tale buono consenta all’acquirente di rifornirsi esclusivamente presso impianti di distribuzione di carburante gestiti dalla medesima compagnia emittente il buono stesso, e non presso altre, si configura a tutti gli effetti una cessione di carburante. Pertanto, all’atto dell’acquisto del buono (o della carta, anche in caso di ricarica) la compagnia petrolifera dovrà emettere fattura, esclusivamente in modalità elettronica dal 1 luglio 2018. Inoltre, come già ribadito, il pagamento della suddetta fattura dovrà obbligatoriamente essere effettuato con gli strumenti consentiti, affinché il costo sia deducibile e l’IVA detraibile.
Laddove, invece, ad essere ceduti o ricaricati siano buoni o carte ‘multiuso’, ovvero “laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti – impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche” (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione)”, ad essere considerati oggetto della cessione non è il carburante, bensì un “semplice documento di legittimazione”, ovvero un titolo di credito, assimilabile ai fini IVA al denaro.
Per quanto sopra, non si è in presenza di un’operazione rilevante ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 lettera a del D.P.R. 633/72, e quindi la cessione di ‘buono multiuso’ non è soggetta a obbligo di fatturazione. Pertanto, in questo caso la fattura (anche elettronica) non deve essere emessa.
Come ulteriormente precisato in Circolare 8/E/2018 le indicazioni fornite dall’Agenzia sono in linea con la direttiva UE 27 giugno 2016, n. 2016/1065, la quale, nel modificare la direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, ha espressamente codificato la differenza tra ‘buono monouso’ e ‘buono multiuso’. Nelle summenzionate disposizioni è previsto che le indicazioni fornite in merito al diverso trattamento dei buoni entreranno in vigore a partire dal 31 dicembre 2018, per questa ragione “si ritiene che i buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018 in difformità alle indicazioni qui fornite – ma in conformità ai pregressi documenti di prassi – non daranno luogo all’applicazione di sanzioni”.
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