A partire dal 1° gennaio 2015, le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano a un privato consumatore comunitario si considereranno effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito.
Fino al 31.12.2014 saranno applicabili le regole dettate dall’art. 44 della Direttiva UE 2006/112/UE, recepite nel nostro ordinamento nell’art. 7 –ter, co. 1, lett. b), D.P.R. 633/1972, che precedono la rilevanza dell’operazione nello Stato di stabilimento del prestatore.
Dunque, se fino al 31.12.2014 la cessione di un’app da parte di una società italiana a un privato francese avveniva con l’applicazione dell’IVA italiana, a partire dal 1° gennaio 2015 questa avverrà con l’applicazione dell’imposta francese.
Allo stesso modo, la società spagnola che vende software a privati italiani fatturerà fino al 31.12.2014 con IVA spagnola, mentre a partire dal 1° gennaio 2015 dovrà fattura con IVA italiana (aliquota ordinaria).
Per evitare agli operatori del settore di doversi identificare nei vari paesi UE ove sono stabiliti i propri clienti, l’IVA potrà essere assolta nello stato in cui il prestatore è stabilito attraverso il MOSS (Mini one stop shop).
Con il Comunicato stampa del 17.06.2014, l’Amministrazione Finanziaria aveva reso noto le modalità di funzionamento del mini sportello unico, precisando altresì che sarebbe stato possibile registrarsi sul portale a partire dal 1° ottobre 2014.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 122854 del 30 settembre 2014 sono state fornite le istruzioni operative per l’adesione al regime speciale denominato “Mini One Stop Shop” (MOSS).
L’adesione al regime speciale seguendo l’apposita procedura dettata dall’Amministrazione Finanziaria consente ai soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, nonché ai soggetti passivi extra UE che scelgono di identificarsi in Italia, che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, di assolvere agli obblighi IVA in Italia senza doversi identificare nei vari Paesi UE di residenza dei committenti privati.
Le norme comunitarie che modificano la territorialità per le prestazioni di servizi rientranti nel commercio elettronico diretto rese a privati consumatori comunitari non sono ancora state recepite nell’ordinamento in Italiano.
Sarebbe necessario entro fine anno la pubblicazione in GU di un decreto legislativo che recepisse tali norme all’interno del D.P.R. 633/1972. Se ciò (come probabile) non dovesse accadere, sarà compito dell’Amministrazione Finanziaria intervenire e apportare i necessari chiarimenti.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/e-commerce-nuove-regole-in-attesa-di-recepimento,3,24995
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