• il soggetto passivo italiano che eroga servizi rientranti nell’e-commerce a privati consumatori comunitari dovrà applicare l’IVA del paese di residenza del committente;
• il soggetto passivo UE (O extra UE) che eroga servizi rientranti nell’e-commerce a privati consumatori italiani dovrà applicare l’IVA italiana.
Per evitare ai vari operatori di doversi identificare nei vari Paesi in cui sono residenti i propri clienti, è stato istituto il regime denominato “Mini one stop shopping (MOSS)”, operativo a partire dal 1° gennaio 2015. Tale regime opzionale per l’assolvimento dell’imposta relativa ai servizi resi da soggetti passivi nazionali nei confronti di privati stabiliti in altri Stati dell’Unione europea è disciplinato dai nuovi articoli 74-sexies e 74-septies del decreto IVA.
Se da un lato si prevedeva l’istituzione di un regime speciale per evitare ai prestatori di doversi identificare nei vari Paesi UE in cui sono residenti i propri clienti, non era stato previsto l’esonero degli obblighi di fatturazione per i soggetti che aderivano al Moss.
Il nuovo articolo 74-septies, come riscritto dal D.lgs. 42/2015, prevede l’esonero degli obblighi di fatturazione in relazione all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello Stato, dai:
• soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell’Unione europea l’applicazione del regime speciale MOSS;
• soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell’Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l’applicazione del regime speciale MOSS.
In sostanza, per evitare di vanificare gli effetti semplificatori del MOSS; il Legislatore Italiano ha previsto la dispensa dagli obblighi di fatturazione per i soggetti passivi UE e extra UE che erogano servizi di e-commerce a privati consumatori italiani.
Inoltre, sempre con il D.lgs.42/2015, si prevede l’inserimento di un nuovo comma 6-ter, nell’art. 22, Decreto IVA, in base al quale l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
In base a tale disposizione, i soggetti passivi italiani che erogano servizi di e-commerce a privati italiani, indipendentemente dall’adesione al MOSS, sono dispensati dagli obblighi di fatturazione.
wordpress theme by initheme.com