La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha annullato l’avviso di accertamento relativo alla contestazione di mancata dichiarazione di plusvalenza da cessione a titolo oneroso di terreni edificabili.
Il contribuente ha donato un terreno edificabile alla figlia, che il giorno successivo lo ha permutato con due appartamenti da edificare. Tale operazione è stata ricondotta dall’Ufficio finanziario a un disegno elusivo volto a evitare il pagamento della plusvalenza; ma l’assunto è rimasto indimostrato.
Nel confermare la sentenza impugnata, la Suprema Corte ha spiegato che la disciplina dell’interposizione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali. Ma quando si tratta di rapporti patrimoniali genitore-figlio, “deve pur tenersi conto della libertà di pianificazione della propria successione da parte del genitore e del carattere genuino della donazione. L’operazione di donazione e successiva permuta pertanto non è sine causa, potendo questa individuarsi nella indicata pianificazione dei rapporti patrimoniali familiari e della successione ereditaria.”
Gli Ermellini osservano che era onere dell’Ufficio provare il disegno elusivo, e che giustamente la C.T.R. meneghina non ha ritenuto sufficiente allo scopo la semplice sequenza temporale fra i due atti (donazione-permuta), circostanza di per sé non idonea a dimostrare l’esistenza di una interposizione fittizia di persona, come tale soggetta a plusvalenza.
L’Agenzia, dunque, “avrebbe potuto fornire al giudice di merito ulteriori elementi (quali ad es.: il versamento di acconti al donante; la partecipazione di questi alle trattative per la permuta) idonei a far pensare all’assenza dello spirito di liberalità e alla strumentalità dell’operazione per evitare il carico fiscale della plusvalenza.”
Dal canto il suo il contribuente ha fornito documentazione idonea a dimostrare che gli appartamenti permutati sono rimasti nel patrimonio personaledella figlia, la quale sugli stessi ha acceso un mutuo ipotecario.
I giudici di legittimità, in conclusione, hanno rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato compensate fra le parti le spese del giudizio.
La Sezione Tributaria della Suprema Corte, con la sentenza n. 21572/16, aveva già chiarito che l’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/73 consente, in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio, d’imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. La prova presuntiva dell’interposizione fittizia descritta dalla norma non può dirsi integrata dalla sola circostanza della donazione al figlio di un immobile che dopo poco viene rivenduto a un terzo. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso di una contribuente friulana, alla quale è stata imputata una plusvalenza ai fini Irpef in relazione a un terreno edificabile che la medesima ha donato alla figlia e che dopo un mese è stato rivenduto a una società).
wordpress theme by initheme.com