È quanto afferma la sentenza n. 771/07/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria.
Il caso. La controversia è scaturita da alcuni atti impositivi per il recupero di maggiori diritti accertati a titolo di dazio e IVA.
Gli atti sono stati spiccati a carico di una società che li ha subito impugnati eccependone la nullità per il mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 12, comma 7, della Legge 212/2000 a presidio del diritto al contraddittorio. Tale doglianza non è stata però condivisa né dalla CTP né dalla CTR.
Le osservazioni della CTR. In particolare il giudice dell’appello, uniformandosi alla sentenza di prime cure, osserva che la norma invocata dalla società si riferisce agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività, non anche all’attività istruttoria interna all’Ufficio.
Ad avviso della CTR, quindi, “il processo verbale di revisione non rientra nella disciplina prevista dalla normativa esplicitata, in quanto è atto interno all’Ufficio prodromico all’avviso di rettifica dell’accertamento”. Si tratta di un atto non espressamente necessario e che non ha altra funzione se non quella di contenere le motivazioni della revisione. Infatti non viene notificato autonomamente, ma solo come allegato all’avviso di rettifica dell’accertamento, che costituisce l’atto definitivo dell’Amministrazione.
Inoltre, per come si evince dalla giurisprudenza della Cassazione (SS.UU. sentenza n. 18184/2013), la mancata comunicazione del verbale di revisione non comporterebbe necessariamente la nullità dell’atto impositivo, spettando al giudice verificare se si sia realizzata, in concreto, una lesione del diritto di difesa del contribuente. E nel caso in esame la CTR esclude che la società sia stata pregiudicata in alcun modo sotto tale profilo.
Per il versamento dei dazi doganali la società aveva dichiarato che delle merci erano tunisine, mentre un rapporto dall’Olaf le indicava come provenienti dalla Cina. L’Ufficio si era limitato a effettuare un diverso calcolo e ad applicare le sanzioni. Era seguita la notifica del provvedimento e il contribuente aveva potuto instaurare regolarmente la controversia doganale, senza alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa.
La decisione non si discosta dalla sentenza n. 7598/2014 con la quale la Suprema Corte ha escluso l’applicabilità dell’articolo 12 dello Statuto, in caso di avviso di pagamento per effetto di tardiva compensazione del credito d’imposta spettante al contribuente sul pagamento delle accise.
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