Dunque:
– i dividendi di fonte italiana percepiti nel 2013 e fino a giungo 2014 dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 20%;
– i dividendi di fonte italiana che saranno percepiti dal 1° luglio 2014 dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sconteranno una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
I dividendi da partecipazioni qualificate – Nel caso in cui gli utili percepiti derivino da partecipazioni qualificate, questi concorrono alla formazione del reddito imponibile, secondo il principio di cassa, per il 49,72% del loro ammontare (40% per gli utili prodotti ante 2008).
In base alle disposizioni dell’art. 1 del D.M. 2.4.2008, si prevede che a partire dalle delibere di distribuzione successive a quelle che riguardano l’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2007, si considerano prioritariamente distribuito l’utile prodotto fino al 2007, quindi tassato in capo ai soci al 40%.
Diversamente, qualora le riserve di utili siano utilizzate per scopi diversi dalla distribuzione (copertura delle perdite) devono, al contrario, considerarsi utilizzate in via prioritaria le riserve che si sono formate con utili post 2007.
Sugli utili in esame non si applica alcuna ritenuta a condizione che sia dichiarata, all’atto della percezione, la presenza dei requisiti di partecipazione qualificata.
Nell’iter di conversione del D.L. 66/2014, sono stati presentati degli emendamenti in Commissione Bilancio e Finanze riunite al Sentato, i quali prevedono un incremento del concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi che derivano da partecipazioni qualificate. Più in dettaglio, si prevede l’inserimento di un co. 3 – bis, all’art. 3, del D.L. 66/2014 che prevede il concorso alla formazione del reddito imponibile dei dividendi che derivano da partecipazioni qualificate nella misura del 60,46%.
L’aumento della quota imponibile dei dividendi, anche in questo caso, troverebbe applicazione per i dividendi percepiti dal 1° luglio 2014.
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