Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.05.2017
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28.06.2017 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.05.2017 recante “Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017 – 2018 e 2019″.
Il Decreto in particolare autorizza per il triennio 2017, 2018 e 2019 l’incremento dell’importo di diritto annuale dovuto per l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; tale incremento è consentito nella misura massima del 20% ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18 comma 10 della Legge 29.12.1993 n. 580 successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 219 del 25.11.2016.
Il diritto annuale è il tributo dovuto annualmente ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (Rea) alla data del 01.01 di ogni anno o nel caso di iscrizione o annotazione in corso di anno anche per frazione di anno.
Lo scopo della disposizione del Decreto Ministeriale del 22.05.2017 che ne autorizza l’incremento di importo è quello di reperire le risorse utili per il finanziamento dei progetti individuati dai Consigli Camerali.
L’incremento del diritto camerale è infatti destinato a finanziare l’avvio di progetti strategici per la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese ovvero quei progetti in materia di sviluppo e promozione della cultura e del turismo, di internazionalizzazione delle imprese italiane e di alternanza scuola-lavoro.
L’elenco dei progetti deliberati è allegato al Decreto del 22.05.2017 segnato di Lettera “A” e ne costituisce parte integrante.
L’articolo unico del Decreto Ministeriale fissa nei successivi punti le modalità operative prevedendo al punto 2 dello stesso che entro il 31.01 di ciascuno degli anni successivi costituenti il triennio 2017, 2018 e 2019 l’invio di un dettagliato rapporto alla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione III Sistema Camerale per il tramite dell’Union Camere.
Tale rapporto dovrà relazionare sui risultati dei singoli progetti beneficiari del finanziamento; la stessa relazione dovrà essere inviata anche al Comitato indipendente di valutazione delle performance del Sistema Camerale, previsto dalla Legge n. 580 del 29.12.1993 e modificato dal Decreto Legislativo n. 219 del 25.11.2016.
Il rapporto indicherà nel dettaglio anche la suddivisione delle risorse impiegate da ciascuna Camera di Commercio con riferimento ai singoli progetti oltre alle iniziative che coinvolgono, una volta costituita, la rete dei centri di trasferimento tecnologico su tematiche di industria 4.0.
Il punto 5 dell’articolo 1 del Decreto prevede che entro il 31.03 di ciascun anno il Comitato indipendente di valutazione delle performance del Sistema Camerale dovrà presentare un rapporto con riferimento all’efficacia delle azioni adottate dalla Camera di Commercio; tale relazione si pone l’obiettivo di valutare l’eventuale revoca o proroga dell’intervento.
Come è noto, con riferimento all’anno 2017, la scadenza ordinaria per il versamento del diritto annuale da parte delle imprese (ditte individuali, società di capitali, società di persone, consorzi e cooperative) che risultano iscritte presso il Registro delle Imprese alla data del 01.01.2017, scade il 30.06.2017.
In considerazione di ciò, stante la bruciante scadenza rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.05.2017, lo stesso decreto ha previsto al punto 8 dell’articolo 1 che nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto, per l’anno 2017 che ricordiamo essere il primo anno del triennio oggetto di incremento autorizzato, al versamento del diritto camerale, potrà provvedere con un versamento integrativo a conguaglio entro il termine previsto dall’articolo 17 comma 3 lettera b) del D.P.R. n. 435 del 07.12.2001, ovvero entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.
Oltre la suddetta scadenza sarà possibile regolarizzare il minor versamento attraverso l’istituto del ravvedimento operoso applicando le sanzioni ridotte in relazione al ritardo con il quale il contribuente provvede a sanare la violazione.
Per completezza di informazioni ricordiamo che il diritto camerale è dovuto:
in misura fissa, stabilita dal Ministero dello Sviluppo Economico, per i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, per le imprese individuali, piccoli imprenditori, società semplici, società tra avvocati, iscritte o annotate nel Registro delle Imprese;
con riferimento a determinati parametri quali il valore della produzione ai fini Irap o il fatturato dell’anno precedente per gli altri soggetti iscritti al Registro delle Imprese (Società di Persone e Società di Capitali, Società tra Professionisti, Consorzi, Cooperative comprese).
Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS. Direttore Antonio Gigliotti.