Il novellato art. 21, co. 6 – bis, D.P.R. 633/1972 (riscritto dal comma 325, lett. d), n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228) prevede l’obbligo dell’emissione della fattura “anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”.
Accanto all’obbligo di emissione della fattura, vengono previsti ulteriori obblighi circa le indicazioni da riportare.
Si tratta in particolare:
– per cessioni di ben e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’unione europea, va riportata l’annotazione “inversione contabile”;
– per le cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’unione europea, va emessa fattura con l’annotazione “operazione non soggetta”.
Volume d’affari 2013 – Per quanto riguarda la determinazione del volume d’affari 2013, va osservato che in base al primo periodo dell’art. 20, co. 1, D.P.R. 633/1972, rientrano nel volume d’affari “l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione”.
Al fine di adeguare il Modello Iva 2014 a tali novità, nel quadro VE, “operazioni attive e determinazione del volume d’affari” ,è stato ridenominato il rigo VE39 (che precedentemente accoglieva solo le prestazioni di servizi rese a committenti comunitari), “Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”, contribuendo così a far concorrere al volume d’affari 2013 – da riepilogare nel successivo rigo VE40 – tutte le operazioni che non risultano avere rilevanza Iva e per le quali sia obbligatoria l’emissione della fattura.
Da segnalare inoltre che l’articolo 1 comma 325 della Legge di Stabilità 2013 – L. 228/2012 – ha rivisto significativamente il sistema delle esclusioni dal computo del volume d’affari di cui all’art.20, co.1, del D.P.R. n.633/72.
Dal confronto tra la normativa ante e post Legge di Stabilità 2013 si evince che viene confermato il principio di irrilevanza nella determinazione del Volume d’affari:
– dei passaggi di beni tra attività separate (art.36, co.5, del Decreto Iva);
– e delle cessioni di beni ammortizzabili, precisando, però, che rientrano anche le voci B.I.3) e B.I.4) dello Stato patrimoniale attivo di cui all’art.2424 c.c. (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), in luogo della previgente formulazione citata che prevedeva, invece, l’art.2425, n.3) c.c., ovvero i lavori in corso su ordinazione.
Entrambe le tipologie di operazioni dovranno trovare collocazione nel rigo VE38 della Dichiarazione IVA 2014, in modo da NON concorrere alla determinazione del volume d’affari da indicare al rigo VE40.
È stata soppressa l’esclusione, compatibilmente con le novità della Legge di Stabilità 2013, delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Paese UE, non soggette all’imposta ai sensi dell’art.7 – ter, D.P.R. 633/1972.
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