In particolare, l’Agenzia delle Entrate, si sofferma sulle conseguenze in capo al contribuente del mancato versamento degli acconti scaturenti dal modello integrativo, quando questo è presentato oltre il termine di pagamento del secondo acconto in scadenza al 30 novembre.
In questi casi la circolare citata prevede che se il contribuente presenta la dichiarazione integrativa successivamente al termine di versamento del secondo acconto, nei confronti del medesimo non potrà essere irrogata la sanzione per carente versamento dello stesso. Qualora invece l’integrazione avvenga prima del citato termine, il primo acconto non sarà sanzionabile laddove con il secondo acconto sia versata la differenza dovuta (anche relativa al primo acconto) calcolata con riferimento alla dichiarazione integrata.
L’amministrazione finanziaria, infatti, già con la circolare n. 23 del 9 giugno 2015, si era occupata della fattispecie in esame chiarendo che l’insufficiente o omesso versamento dell’acconto si perfeziona solo con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento stesso ed è autonomo rispetto alla dichiarazione che semplicemente ne determina l’ammontare.
Pertanto, se l’importo versato con gli acconti è commisurato a quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento, il contribuente non potrà essere assoggettato a sanzione per carente versamento (in tal senso devono intendersi superati i chiarimenti resi dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 47/E del 18 giugno 2008).
Si ricorda che, per i soggetti IRPEF ed i soggetti IRES “solari”, il 30 novembre 2017 è l’ultimo giorno per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi dell’Irap e di alcune imposte sostitutive ed addizionali dei tributi citati.
Per le persone fisiche, al fine di determinare l’ammontare dell’acconto dovuto, occorre verificare il rigo RN34. In particolare possono verificarsi le seguenti situazioni:
Laddove, invece, l’importo sia superiore a 257,52 euro occorre procedere al versamento in due rate:
Si ricorda che l’articolo 11 del D.L. n. 76/2013 ha alzato la misura dell’acconto Irpef dal 99% al 100%.
Il versamento del secondo acconto Irpef dovrà essere effettuato, in unica soluzione, utilizzando il codice tributo 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione.
Per quanto concerne l’Ires per i soggetti solari, gli acconti 2017 non sono dovuti qualora il debito risultante dalla dichiarazione dei redditi SC 2017 (RN17) sia inferiore a 20,66 euro. In caso di debito Ires 2016 superiore a 20,66 euro l’acconto è invece dovuto.
Inoltre, l’acconto IRES va versato in due rate qualora il rigo RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del periodo d’imposta 2016 (UNICO 2017) sia risultato superiore ad € 257,50.
In tale ipotesi:
Il versamento del secondo acconto Ires andrà effettuato, in unica soluzione, mediante modello F24 utilizzando il codice tributo 2003: IRES Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
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