Sul punto i supremi giudici osservano che il reato di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 è costituito dalla presentazione – sorretta dal dolo specifico – della falsa dichiarazione e non dalla mancata esibizione dei documenti in sede di verifica fiscale, sicché nel caso di specie non doveva aversi riguardo alla configurabilità o meno della forza maggiore ex art. 45 c.p. (in relazione al crollo del tetto che aveva reso inservibile la documentazione contabile in originale), “ma solo se sussisteva, al momento della dichiarazione, il dolo specifico, l’onere della cui prova spetta al PM”.
Giustamente l’imputato ha dedotto che non è consentito ritenere sussistente la responsabilità penale in ordine al reato contestato di dichiarazione infedele sulla base di un diverso elemento psicologico, cioè colpa e non dolo specifico. L’incriminazione, infatti, punisce tipicamente la condotta cosciente e volontaria di chiunque rilasci all’Erario una dichiarazione mendace al fine di evadere le imposte. “Non è dunque sufficiente”, evidenzia la S.C., “affermare che il reato deriverebbe da una colposa inattività che non ha consentito la doverosa ricostruzione documentale, senza accertare che era l’infedeltà della dichiarazione a derivare da un volontario atteggiamento psichico, finalizzato appunto all’evasione fiscale”.
Ma per i supremi giudici la Corte d’appello di Milano sbaglia anche quando afferma che “depone per una condotta pienamente consapevole, predeterminata e funzionale all’esigenza di evadere le imposte, anche la personalità dell’imputato, quale emerge dai precedenti (penali) evidenziati dal Giudice di prime cure, fra cui altra sentenza ex art. 444 c.p.p. per lo stesso reato relativo ad altre annualità”. La prova dell’elemento soggettivo del reato, infatti, non può essere data dalla sussistenza di precedenti giudizi a carico del medesimo imputato per reati simili o analoghi: in ciascun procedimento penale deve essere autonomamente allegata la prova di tutti gli elementi costitutivi dalla fattispecie invocata in giudizio, senza desumerla da altri procedimenti.
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