In molti chiedono a questo punto una proroga, della cui necessità tra l’altro concorda anche il Mef.
Il modello approvato a luglio 2014 con decreto ministeriale.
Il Ministero, secondo indiscrezioni della stampa specializzata, potrebbe non limitarsi allo slittamento dei termini, previsto per fine novembre, ma potrebbe operare una radicale rivisitazione dell’adempimento.
L’adempimento – Il modello fa riferimento agli immobili utilizzati dagli enti no profit (come quelli ecclesiastici) sia per attività istituzionali (quindi esenti da IMU) che per attività commerciali.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014 del decreto del 26 giugno 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali e le relative istruzioni per la compilazione.
La dichiarazione relativa ai periodi d’imposta 2012 e 2013 dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2014, in deroga rispetto al termine ordinario fissato del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta.
La dichiarazione IMU e Tasi riguarda gli immobili per i quali è prevista l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, vale a dire:
– gli enti pubblici, gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);
– gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato; le organizzazioni non governative; le associazioni di promozione sociale; le associazioni sportive dilettantistiche; le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate); le ex IPAB privatizzate; gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus.
Nel modello di dichiarazione, pertanto, è stata confermata la validità, anche ai fini IMU, dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), in base alla quale sono esenti dall’imposta “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, […] destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
Proprio per questa norma, dunque, gli immobili utilizzati da associazioni sportive dilettantistiche, enti non commerciali, per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività sportiva o istituzionale in genere, hanno diritto di godere dell’esenzione dall’imposta.
I criteri di ripartizione della quota esente e imponibile – L’art. 5 del Regolamento, dedicato all’individuazione del rapporto proporzionale tra attività istituzionale e commerciale, di cui al comma 3 dell’art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012, stabilisce che detto rapporto è determinato con riferimento:
– allo spazio;
– al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali;
– al tempo.
Il criterio relativo allo spazio è quello principale come previsto dallo stesso comma 2 dell’art. 5 in commento, il quale dispone che “la proporzione di cui al comma 1 è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgi mento delle attività diverse” da quelle meritevoli, “rapportata alla superficie totale dell’immobile”.
Se, per esempio, nell’immobile dove si svolge l’attività sanitaria (o altra attività per la quale comunque compete l’esenzione) è presente un locale o uno spazio dedicato allo svolgimento di un’attività commerciale, comunque, non suscettibile di accatastamento separato (bar, rivendita di giornali), ai fini del calcolo della quota esente occorre rapportare la superficie effettiva e non catastale sulla quale si svolge l’attività commerciale alla superficie effettiva e non catastale dell’intera unità immobiliare. La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla rendita catastale dell’immobile, in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’IMU dovuta, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento.
Analogamente si deve operare se nell’immobile è presente un locale o uno spazio dedicato allo svolgimento di un’attività per la quale compete l’esenzione (ancorché non suscettibile di accatastamento separato) e quindi, ai fini del calcolo della quota esente occorre rapportare la superficie effettiva e non catastale sulla quale si svolge l’attività agevolata alla superficie dell’intera unità catastale. La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla rendita catastale destinata all’attività meritevole in modo da escludere dalla base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’IMU dovuta, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento, la quota parte della rendita proporzionalmente riferibile agli spazi esclusivamente dedicati all’attività per la quale compete l’esenzione.
Lo stesso art. 5, ai commi 3 e 4, detta ulteriori criteri per delineare in maniera ancora più puntuale l’ambito di applicazione dell’esenzione dall’imposta. Sulla base di tali criteri la proporzione è determinata in relazione al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l’attività oppure nel caso in cui l’utilizzazione mista è effettuata limitatamente a specifici periodi dell’anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l’immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli.
Come innanzi affermato, le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 5 del Regolamento, indicate per ciascuna unità immobiliare nella dichiarazione, si applicano alla rendita catastale in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’IMU dovuta e della TASI.
Le medesime percentuali si applicano anche per il calcolo della misura dell’esenzione spettante per le unità immobiliari destinate ad attività strumentali promiscuamente e indistintamente sia all’attività per la quale spetta l’esenzione, sia all’attività per la quale non spetta (ad esempio, spazi destinati ai servizi amministrativi o comunque ausiliari comuni). Si precisa, infine, che l’esenzione non spetta con riferimento alle unità immobiliari di fatto non utilizzate, che devono essere dichiarate.
Il problema nasce proprio dal fatto che le istruzioni ministeriali chiedono di sommare le percentuali relative ai tre criteri da prendere in considerazione al fine di determinare l’Imu e la Tasi: superficie, numero di persone ospitate nella struttura, stagionalità se l’utilizzazione mista è effettuata solo in periodi limitati dell’anno, per cui la proporzione deve essere determinata in base ai giorni durante i quali l’immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle esenti da imposta.
Ad esempio, se un istituto religioso loca delle camere (che occupano il 20% della superficie catastale dell’immobile) ma solo nei mesi estivi (da inizio giugno a fine settembre, pari al 33% dell’anno), secondo il decreto ministeriale e le istruzioni ministeriali, dovrebbe pagare Imu e Tasi calcolandole su una base imponibile pari al 53% del valore catastale (20+33), quando invece sarebbe più giusto farle pagare sul 33% del 20%.
Paradossalmente in alcuni casi la somma delle diverse percentuali, ha dato un valore superiore al 100%. Qualcosa nel Modello di dichiarazione IMU ENC e nelle relative istruzioni non va, dunque.
La proroga servirà a revisionare il meccanismo, così da evitare agli enti no profit di pagare una cifra più salata rispetto al dovuto.
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