Pagamento – Per fruire della detrazione per ristrutturazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino: causale del versamento; codice fiscale del soggetto che paga e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Finanziamento – Potrebbe però verificarsi il caso in cui il bonifico per il pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici venga effettuato da una società finanziaria a seguito del finanziamento della spesa del contribuente.
Normativa – Al riguardo come sopraccennato si ricorda che l’articolo 16-bis, comma 9, del TUIR, prevede che alla detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia si applichino le disposizioni di cui al decreto del ministro delle Finanze di concerto con il ministro dei Lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41. L’art. 1, comma 3, del citato decreto n. 41 del 1998 dispone che “il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”. Il successivo articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di “effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi”.
Condizioni – Con riferimento alla detrazione prevista per gli interventi di risparmio energetico di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) si osserva che tale detrazione è regolamentata dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 recante disposizioni di attuazione relative alle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica (modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con il D.M. 7 aprile 2008 e il D.M. 6 agosto 2009). L’art. 4, comma 1, lett. c) del citato decreto interministeriale indica tra gli adempimenti che il contribuente deve porre in essere, se intende avvalersi della detrazione fiscale, quello di “effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a)” ovvero le persone fisiche e gli enti e i soggetti non titolari di reddito d’impresa.
Società finanziaria – Ciò premesso, se il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici è materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo può fruire della detrazione per gli interventi in esame a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4% (secondo il disposto dell’art. 25 del D.L. n. 78 del 2010) e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.
Anno sostenimento – L’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione. Rimane ferma la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione delle detrazioni richiesti dalle disposizioni in esame.
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