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Detrazione Iva e regimi contabili: quattro metodi, quattro diversi effetti contabili

26 Marzo 2018silvanaNews

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L’introduzione del principio di cassa quale principio di base nella determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata è, o meglio dovrebbe essere, stato ormai assimilato nella pratica contabile.

Tuttavia, l’incrociarsi di tale nuovo criterio con le novelle disposizioni in ambito di detrazione IVA ai sensi del D.L. 50/2017, il perdurare del principio di cassa per le contabilità ordinarie, e la possibilità di gestire secondo tre metodi diversi la contabilità semplificata, fa sì che a fronte del medesimo “accadimento”, a seconda del regime contabile adottato, si abbiano effetti profondamente diversi.

Ipotizziamo il caso di una fattura accompagnatoria per l’acquisto di merce, ricevuta nel 2017, ma “dimenticata nel cassetto” e contabilizzata nel febbraio 2018 con ripresa in dichiarazione IVA della relativa imposta a mente delle disposizioni del D.L. 50/2017.

L’azienda che si trova dinnanzi ad una situazione del genere opererà, da un punto di vista IVA, sempre nello stesso modo, indipendentemente dal fatto che sia in regime di contabilità ordinaria o semplificata (nei tre metodi contabili possibili). Il trattamento, ai fini IVA, è pertanto univoco.

In questa sede, invece, andiamo a riflettere sugli aspetti reddituali, considerando il caso di azienda avente bilancio coincidente all’anno solare (quindi, chiusura esercizio in data 31 dicembre 2017).

Lo faremo utilizzando un caso tipico, sviluppando le quattro possibili sorti di una fattura accompagnatoria, relativa a “merci c/acquisti”, datata e ricevuta a dicembre 2017 (imponibile euro 1.000, IVA euro 100). La fattura è stata pagata a vista (supponiamo in data 20 dicembre). La contabilizzazione è avvenuta nel febbraio 2018, in apposito sezionale ex D.L. 50/2017.

Ipotesi 1 – Contabilità ordinaria. In contabilità ordinaria occorre rispettare il principio di competenza, pertanto, trattandosi di acquisto di merce effettuato nel 2017, il costo deve concorrere alla situazione contabile di tale esercizio. Il costo, pertanto, dovrà essere oggetto di ripresa contabile, registrando il costo (pari a 1.000 euro), in contropartita a “Debiti verso fornitori”.

Ipotesi 2 – Contabilità semplificata con tenuta del registro incassi e pagamenti. Per l’azienda in contabilità semplificata, in termini generali, vale il principio di cassa. Tuttavia occorre ricordare che è possibile tenere le scritture contabili secondo tre differenti metodi.
Se si è scelto di tenere distinte le movimentazioni IVA e le movimentazioni finanziarie (che costituiscono la base di calcolo del reddito), con la tenuta quindi di un apposito registro degli incassi e dei pagamenti, si ritiene che la circostanza che la fattura “dimenticata” non sia stata ancora annotata nei registri IVA non impedisca di detrarre il relativo costo. Anzi, posto che il pagamento è avvenuto il 20 dicembre, è appunto in tale data che certamente il movimento finanziario deve risultare sul registro Incassi e Pagamenti, andando così a ricondurre il costo, correttamente, nell’anno in cui si è verificato l’esborso, ovvero il 2017.

Ipotesi 3 – Contabilità semplificata con tenuta dei registri IVA integrati. Nel caso di tenuta dei registri IVA integrati, il principio è sempre quello di cassa, tuttavia, a differenza del caso sovra esposto, in luogo di tenere analitica traccia di tutti gli incassi e pagamenti in appositi registri, a tracciare gli elementi rilevanti ai fini reddituali sono i registri IVA, incrementati, solo a fine anno, della specifica di quali tra gli elementi già oggetto di rilevazione non sono stati incassati o pagati nell’esercizio.

Si tratta, quindi, di una sorta di tenuta della contabilità “per differenza”: rilevano tutti gli elementi annotati, tranne quelli che vengono espressamente esclusi.

Nel caso ipotizzato, ci si trova dinnanzi a qualche incertezza: infatti, la fattura “dimenticata” non è stata annotata nel registri IVA del 2017, bensì in quelli del 2018, ma è stata pagata nel 2017.

Deve quindi prevalere la “realtà fattuale” di avvenuto pagamento nel 2017, oppure la “realtà documentale” di avvenuta registrazione nel 2018? A parere di chi scrive a prevalere è il meccanismo contabile, pertanto, posto che occorre considerare tutti i costi annotati, tranne quelli per i quali si dichiara non essere ancora intervenuto il pagamento, in questo caso i 1.000 euro di costo concorreranno al conto economico del 2018, anno di avvenuta registrazione.

Ipotesi 4 – Contabilità semplificata con opzione “cassa virtuale”. L’ultima ipotesi da analizzarsi è quella del contribuente in contabilità semplificata che abbia optato, ai sensi del’articolo 18 comma 5 del D.P.R. 600/73 per la “cassa virtuale”, o criterio dell’annotato vale pagato / incassato.

Esplicitando tale opzione (che, si ricorda, deve essere segnalata con barratura del rigo VO26 in Modello IVA 2018, ed è vincolante per un triennio), il contribuente sceglie di non tenere traccia alcuna dei movimenti finanziari. In sostanza, per una sorta di accordo preventivo tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, si considerano come incassate le fatture emesse all’atto dell’annotazione sul libro IVA vendite e, parimenti, come pagate le fatture passive all’atto dell’annotazione sul libro IVA acquisti, e quanto sopra indipendentemente da se e quando il movimento finanziario si sia effettivamente verificato.

Per quanto sopra, il contribuente in regime di cassa virtuale senza alcun dubbio dovrà considerare la quota di costo della nostra fattura di esempio (1.000 euro di merci c/acquisti) nel conto economico dell’anno di avvenuta contabilizzazione, ovvero il 2018.

Concludendo, vogliamo puntualizzare come questa quarta ipotesi, così come nel caso dell’ipotesi numero tre sovra esposta, evidenzi il totale stravolgimento che è intervenuto, rispetto al passato, nelle norme contabili.

Infatti, se immaginiamo il trattamento della nostra fattura di esempio, portando tutto indietro di un anno, ovvero il caso di una fattura accompagnatoria ricevuta nel 2016 ma contabilizzata a febbraio 2017, avremmo avuto:

  • Detrazione IVA nel periodo di annotazione (ovvero febbraio 2017)
  • Ripresa del costo per competenza, ovvero nell’anno 2016

Quindi, semplificando al massimo, l’IVA “restava” nel periodo di annotazione, mentre il costo “tornava indietro” per competenza.

Ora, invece, ad un anno di distanza ed alla luce delle nuove normative, la fattura accompagnatoria ricevuta nel 2017 ma contabilizzata a febbraio 2018, segue il seguente trattamento:

  • Detrazione IVA nell’anno di dichiarazione relativo alla ricezione della fattura (ovvero 2017)
  • Costo nell’anno di annotazione contabile, ovvero 2018.

Ovvero esattamente l’opposto di quanto accadeva in precedenza. L’IVA “torna indietro” nell’anno di ricezione, mentre il costo “resta” nel periodo di annotazione contabile.

Autore: Sandra Pennacini. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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