E’ possibile che il legislatore torni sui suoi passi ripristinando il termine di due anni e quattro mesi per far valere tale diritto. Tuttavia, per ora, dopo l’approvazione del D.L. n. 50/2017, il diritto alla detrazione può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo di imposta durante il quale tale diritto è sorto. Deve essere però subito chiarito che il 30 aprile del 2018 non rappresenta un limite temporale invalicabile per far valere la detrazione dell’Iva relativa al periodo di imposta 2017. Il contribuente, anche dopo tale data, potrà ricorrere alla presentazione della dichiarazione Iva integrativa rettificando, ora per allora, il modello annuale già presentato ed includendo al suo interno, nel quadro VL, l’Iva relativa alla fattura registrata nel libro degli acquisti dopo il 30 aprile del 2018. E’ possibile individuare più di un’argomentazione favorevole alla soluzione proposta.
La registrazione degli acquisti – Il D.L. n. 50/2017, oltre a modificare l’art. 19 è intervenuto anche sull’art. 25 del decreto Iva. Il contribuente deve annotare le fatture ricevute “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
E’ stata rilevata in più di un’occasione la mancanza di coordinamento tra le due disposizioni ora richiamate. In particolare, l’art. 25 prevede un termine di registrazione più ampio rispetto a quello stabilito per l’esercizio del diritto alla detrazione. Ad esempio, se il contribuente ha ricevuto una fattura del 2017 nel mese di gennaio del 2018, deve esercitare il diritto alla detrazione entro il 30 aprile del 2018 nella relativa dichiarazione annuale, ma il documento può essere registrato tempestivamente entro il 30 aprile del 2019. Pertanto, la diversità dei due termini – per la detrazione e la registrazione – può indurre l’interprete ad una lettura coordinata delle due disposizioni favorevole al contribuente. In buona sostanza occorre domandarsi, se il legislatore considera tempestiva la registrazione del documento oltre la scadenza del 30 aprile del 2018, per quale ragione non dovrebbe essere ammissibile la rettifica della dichiarazione Iva già presentata al fine di far valere il diritto alla detrazione?
La dichiarazione integrativa entro il termine previsto per l’accertamento – Un’ulteriore argomentazione favorevole all’interpretazione proposta in questa sede può essere rinvenuta nel D.L. n. 193/2016. Il nuovo art. 8, comma 6 – bis del D.P.R. n. 322/1998 prevede la possibilità di rettificare la dichiarazione annuale Iva qualora sia stato indicato per errore un maggiore imponibile, una maggiore imposta a debito, ovvero una minore eccedenza detraibile. La rettifica favorevole potrà essere effettuata con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per l’esercizio del potere di accertamento. Il credito emerso a seguito della rettifica dovrà essere indicato in un apposito quadro nella prima dichiarazione Iva presentata successiva rispetto alla rettifica effettuata.
Sarebbe paradossale che il legislatore abbia consentito la possibilità di modificare la dichiarazione Iva in favore del contribuente entro un termine così ampio, e si negasse la possibilità di rettificare la dichiarazione Iva appena presentata, relativa all’ultimo anno, per aver registrato la fattura ricevuta oltre il termine del 30 aprile previsto quale scadenza originaria.
Un’interpretazione restrittiva, anche se fondata sulla modifica dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, risulterebbe in evidente contrasto con la disciplina avente ad oggetto la rettifica delle dichiarazioni che il legislatore ha inteso modificare con il citato D.L. n. 193/2016. Un’eventuale soluzione negativa risulterebbe tra l’altro in contrasto con la normativa comunitaria che attribuisce al diritto alla detrazione un “ruolo” essenziale al fine della concreta attuazione del principio di neutralità del tributo.
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