Ambito soggettivo – La gestione dei depositi può essere affidata anche a operatori economici diversi da quelli che gestiscono i depositi senza autorizzazione.
Si tratta di operatori “che riscuotono la fiducia dell’Amministrazione finanziaria”, in quanto a norma dell’art. 2, comma 1, del decreto n. 419 del 1997:
• non siano sottoposti a procedimento penale per reati finanziari;
• non abbiano riportato condanne per reati finanziari;
• non abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura o entità, alle disposizioni che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto;
• non siano sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trovino in stato di liquidazione.
I requisiti di cui alle lettere a), b) e c), nell’ipotesi di società ed enti, devono sussistere in capo ai legali rappresentanti degli stessi.
Consignment stock – In ordine ai beni provenienti da altri Stati comunitari in dipendenza di contratti di consignment stock e custoditi in deposito IVA, si osserva che il momento di effettuazione dell’acquisto intracomunitario si perfeziona, a differenza di quanto avviene per i beni oggetto di altre tipologie di contratti, solo all’atto della loro estrazione.
Poiché l’atto di estrazione coincide con il momento di effettuazione dell’acquisto intracomunitario, l’operatore nazionale è tenuto a integrare la fattura emessa nei suoi confronti dal soggetto identificato in altro Stato membro e ad annotarla secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 46 e seguenti del D.L. n. 331 del 1993, provvedendo anche alla compilazione del Mod. INTRA- 2bis
Sanzioni – In assenza di frode, la violazione dell’obbligo di introduzione fisica dei beni nel deposito e l’assolvimento dell’imposta mediante reverse charge, al momento dell’estrazione contabile del bene, non invece in dogana, concretizzi una violazione di natura formale, consistente nel tardivo versamento dell’imposta.
La sanzione consistente nella maggiorazione del 30 per cento dell’imposta, secondo la sentenza della Corte di giustizia europea del 17 luglio 2014, causa C-272/13, risulterebbe contraria al principio di proporzionalità, in quanto sarebbe applicata in misura fissa, senza un criterio di gradazione.
A parere dell’Amministrazione Finanziaria, la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso consente una gradazione della misura della sanzione nell’ipotesi in cui il comportamento del soggetto passivo non sia considerato grave, condizione che si verifica nel caso in cui il ritardo nel pagamento non sia superiore a quindici giorni.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/depositi-iva-linee-guida-dell-agenzia,3,26984
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