CFC – Per tale aspetto si elimina l’obbligo di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in caso di partecipazioni detenute in imprese estere controllate. Tale obbligo è sostituito dalla facoltà per il controllante di presentare interpello ai sensi dell’art. 21, Legge n. 413/1991 al fine di ottenere il preventivo parere dell’Agenzia delle Entrate in merito alla disapplicazione della normativa in oggetto. Viene così operato un sostanziale allineamento con quanto previsto dalla disciplina in materia di deducibilità dei costi black-list.
Anche per la CFC si prevede il passaggio a una black list che tenga conto esclusivamente dell’“adeguato scambio di informazioni”.
Solo poco tempo fa è stato diramato un comunicato stampa del MEF con il quale sono stati eliminati dalla “black list Cfc” quei Paesi che, oltre ad avere un accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia, vale a dire Filippine (tax corporate 30%), Malesia (tax corporate 25%) e Singapore (tax corporate 17%) (dunque 3 Paesi su 67 Paesi pari a meno dell1%).
Ruling internazionale – SI prevede l’estensione dell’ambito applicativo del ruling internazionale. L’art. 1 dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale prevede l’inserimento del nuovo art. 31-ter nel D.P.R. n. 600/1973, contenente la disciplina degli accordi fiscali, di natura preventiva, aventi a oggetto diverse fattispecie di rilievo transnazionale.
Per effetto di tali modifiche la procedura potrà riguardare la disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all’art. 110, comma 7, TUIR e della definizione dei valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza, dell’attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, della valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano o meno una stabile organizzazione, nonché dell’individuazione delle modalità di tassazione di dividendi, interessi e royalties.
Stabili organizzazioni – Per le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti, la nuova versione dell’art. 152 TUIR prevede che il reddito sia determinato sulla base degli utili e delle perdite riferibili al soggetto stesso secondo le disposizioni previste per i soggetti IRES.
Al fine di rilevare più compiutamente i fatti di gestione attribuibili alla stabile, anche in relazione alla struttura patrimoniale, si introduce l’obbligo di redazione da parte dei soggetti non residenti di un apposito rendiconto economico e patrimoniale secondo i principi contabili previsti per i soggetti aventi le medesime caratteristiche.
S’introduce inoltre la c.d. “branch exemption”, ossia la possibilità che in capo a un’impresa residente non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle proprie stabili organizzazioni all’estero, da determinarsi con i criteri di cui all’art. 152 TUIR. Tuttavia, in caso di opzione per l’applicazione della branch exemption, nei confronti di tali stabili è applicabile la disciplina prevista per le CFC salvo non ricorrano le esimenti previste dall’art. 167 TUIR.
Dividendi black list – Per quanto riguarda i dividendi black list nei soli casi di detenzione di partecipazioni dirette in una società localizzata in Stati o territori a fiscalità agevolata oppure, in caso di partecipazione indiretta, di titolarità di una partecipazione di controllo in una società intermedia white-list che consegua, a sua volta, utili da partecipate in territori a fiscalità privilegiata.
Imprese che intendono investire in Italia – Per le imprese che intendono investire in Italia si prevede la possibilità (a determinate condizioni) di richiedere consulenza dall’Agenzia delle Entrate sui profili fiscali dell’operazione. L’Agenzia dovrà rispondere in 120 giorni e poi adeguarsi alle indicazioni fornite al contribuente.
Trasferimento residenza in Italia – Verrà riconosciuto il valore fiscale delle attività e passività estere, se la società proviene da uno stato black list.
Credito per le imposte estere – Estesa la disciplina del credito per le imposte estere di cui all’art. 165 del Tuir a tutte le imposte afferenti il reddito.
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