Con il Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 190 del 18 agosto) viene attuata, tra l’altro, la delega contenuta nell’art. 8, comma 2 della Legge 11 marzo 2014, n. 23, che disponeva la revisione della disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi contenuta, rispettivamente, negli artt. 57, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e 43, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973.
Non essendo indicate nel citato decreto legislativo diverse disposizioni, la nuova disciplina è entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U., ossia il 2 settembre 2015; tuttavia, in attuazione di quanto espressamente disposto dal delegante, il decreto disciplina altresì il regime transitorio (ivi compresa la vacatio legis), prevedendo scadenze e condizioni affinché il raddoppio dei termini possa operare nel caso di accertamenti o attività ispettive concluse entro la stessa data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, onde salvaguardare, appunto, “gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi”.
La modifica normativa offre spazio per fare il punto della situazione sull’operatività dell’istituto del raddoppio dei termini per gli accertamenti fiscali, nonché per evidenziare come lo stesso sarà disciplinato in futuro, mettendo in luce le differenze sostanziali che emergono tra il vecchio e il nuovo regime, differenze che dovranno essere ben colte dal contribuente per un’efficace azione difensiva in caso di contestazioni concernenti annualità d’imposta ordinariamente decadute.
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