Nel precedente articolo DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI: I CONFINI DELL’ISTITUTO (pubblicato sul quotidiano Fiscal Focus del 23.06.2017) si era chiarito che, sono da ritenere escluse dalla definizione agevolata le controversie riguardanti atti emessi dall’Agente della riscossione quali, ad esempio, iscrizioni d’ipoteca, fermi amministrativi e diniego istanze di rateazione, ancorché parte formale in giudizio risulti anche l’Agenzia delle Entrate o l’Ente territoriale. Tuttavia, un analisi a se stante meritano le cartelle di pagamento. In particolare, ci si chiede se possano formare oggetto della definizione agevolata anche le cartelle di pagamento afferenti ruoli emessi ex art. 36 bis, 36 ter Dpr 600/73 e art. 54 bis Drp 633/72.
L’attività di controllo prevista dall’art. 36 bis del DPR 600/73 per le imposte dirette e l’Irap, e dall’art. 54 bis DRP 633/72 per l’IVA, ha la finalità di consentire all’Amministrazione Finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, di liquidare le imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
Qualora dal controllo emerga un risultato differente rispetto a quello indicato in dichiarazione, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente attraverso una comunicazione di irregolarità, nella quale l’Amministrazione Finanziaria invita quest’ultimo a regolarizzare la propria posizione versando il dovuto oltre alla sanzione ridotta ad 1/3. Se il contribuente non versa quanto dovuto nella predetta comunicazione, l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo l’imposta con la sanzione piena al 30%.
Una volta notificata la cartella di pagamento, il contribuente ha la possibilità di impugnare, unitamente a questa, il ruolo in essa contenuto. Qualora il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 (data di pubblicazione del DL 50/2017) ci si chiede se la lite potrà essere oggetto di definizione agevolata ex art. 11 del citato DL, ovvero sia da ritenere esclusa dall’applicazione dell’istituto in parola.
Il quesito trova scaturigine dall’annosa questione afferente cosa possa formare oggetto di definizione agevolata e cosa no.
All’origine di tale distinzione vi era l’art. 16, comma 3, della legge n. 289/2002 in quanto contenente la nozione di lite pendente ai fini del condono fiscale concesso nel 2002, valevole anche ai fini del condono del 2011 per l’espresso rinvio contenuto nell’art. art. 39, comma 12 del Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011. L’articolo citato definisce lite pendente “quella in cui è parte l’Amministrazione Finanziaria avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione….”.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 48 del 2011 era poi intervenuta al fine di disegnare i confini delle liti fiscali definibili sostenendo che “non sono definibili le liti fiscali aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate…..Al recupero delle imposte non versate non si provvede, infatti, mediante atto “impositivo” che presupponga la rettifica della dichiarazione, ma con atto di mera riscossione, ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto nella dichiarazione”.
A parere dell’Amministrazione Finanziaria, tali ruoli in linea generale non erano definibili, in quanto non rappresentano un atto impositivo vero e proprio, che presuppone una rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente, quanto, piuttosto, un mero atto riscossivo di imposte dichiarate dal contribuente e non versate. Si tratterebbe pertanto di atti (ruoli), privi di contenuto impositivo, dunque non definibili.
Qualora invece, il ruolo risultante dal controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 e/o ex art. 54 bis DRP 633/72, oltre a richiedere al contribuente imposte dichiarate e non versate, rettificava anche i dati indicati in dichiarazione dallo stesso, richiedendo al medesimo imposte in misura maggiore rispetto a quanto dichiarato, in questi casi, poiché il ruolo non rappresentava un atto di mera riscossione quanto piuttosto un atto impositivo vero e proprio (espressione della potestà impositiva dell’amministrazione finanziaria), la controversia era invece da ritenersi definibile. Per la stessa motivazione, erano sicuramente definibili i ruoli iscritti ex art. 36 ter DPR 600/73 (controllo formale), atteso che in questa fattispecie, di fatto, l’Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione presentata dal contribuente disconoscendo, in tutto o in parte, deduzioni e detrazioni.
L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate tuttavia non ha trovato riscontro nelle pronunce dei giudici di legittimità, a parere dei quali, infatti, non si può dubitare della circostanza che l’impugnazione della cartella di pagamento, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, da origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto detta cartella, essendo l’unico atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale avanzata nei suoi confronti (in quanto non preceduta da avviso di accertamento), è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (Cfr. ex multis Cassazione ord.1295 del 25/01/16, sent. n.24392 del 30/11/16, sent.21872 del 28/10/16).
Ora, passando in esame la disciplina di cui all’art. 11 DL 50/2017, al co. 1 è dato leggere “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite…”.
Appare chiaro che, nella nuova formulazione dell’istituto il legislatore, a differenza del precedente, ha omesso di fare riferimento alla tipologia di atto impugnato, limitandosi a prevedere esclusivamente la partecipazione dell’Agenzia delle Entrate nel processo, senza fare alcuna distinzione tra atti impositivi veri e propri e atti di mera liquidazione. Pertanto non dovrebbero residuare incertezze in merito alla definibilità delle cartelle di pagamento contenenti tali tipologie di ruoli.
Tale tesi parrebbe avvalorata anche dalla relazione tecnica di accompagnamento al DL.50/2017 nella quale è dato leggere: “Al fine di stimare l’impatto finanziario della definizione agevolata, si sottolinea come la definizione delle liti di cui si tratta si differenzia notevolmente dalle precedenti, con la conseguenza che non si possono utilizzare modalità previsionali del gettito analoghe a quelle utilizzate in precedenza.”
Per quanto detto, considerata la diversa formulazione normativa dell’istituto in commento rispetto ai precedenti condoni e l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza sul punto, si dovrebbe ritenere pacifica la definibilità anche dei ruoli ex art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72, ancorché atti di mera liquidazione di imposte dichiarate e non versate.
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