Come abbiamo già avuto modo di sottolineare in precedenti interventi, con il D.Lgs. 231/2007 il Legislatore ha introdotto una nuova definizione di riciclaggio.
La fattispecie delineata dal richiamato decreto legislativo non ha sostituito quelle disciplinate dal codice penale, ma si è affiancata a essa, in quanto destinata ad assumere rilievo ai soli fini della normativa sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Tale scelta ha pertanto determinato la coesistenza nella legislazione italiana di due definizioni di riciclaggio, di cui una di natura penale, diretta alla repressione del fenomeno criminale e l’altra di carattere amministrativo, strumentale all’adempimento degli obblighi di antiriciclaggio.
Perché questa scelta di introdurre nel nostro ordinamento un’ulteriore definizione di riciclaggio?
Le principali motivazioni di tale scelta possono essere individuate nella volontà di estendere il concetto di riciclaggio a fattispecie ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dal legislatore penale, andando a colpire condotte che dovrebbero essere altrimenti ritenute irrilevanti o, comunque, non ricomprese nell’ambito del riciclaggio di denaro.
Con la nuova definizione fornita dal D.Lgs. 231/2007, infatti, possono essere considerate azioni di riciclaggio condotte che il nostro ordinamento penale qualifica come tipiche di riciclaggio e di reimpiego, nonché di ricettazione, di favoreggiamento, di associazione per delinquere, di istigazione e di concorso.
La definizione fornita dal D.Lgs. 231/2007
Ai soli fini del D.Lgs n. 231/2007, si considerano azioni di riciclaggio, se commesse intenzionalmente:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
Come può essere facilmente desunto dalla lettura dei precedenti punti, la definizione di riciclaggio è legata al concetto di “attività criminosa”.
Al fine di poter delimitare il concetto di “attività criminosa” dobbiamo far riferimento a quanto stabilisce l’art. 3 della III direttiva antiriciclaggio (dir. n.2005/60/CE), secondo il quale, può essere considerata attività criminosa “qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave“.
Sempre lo stesso articolo prosegue, chiarendo che costituiscono reati gravi quelli di terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti, i reati associativi, i reati di frode grave, le condotte di corruzione e, più in generale, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero di durata minima superiore a sei mesi.
Appare evidente come tale definizione sia molto lontana dalle fattispecie contemplate nel nostro codice penale: non si parla infatti né di delitto né di contravvenzione né tantomeno di dolo o colpa.
Ciò rende estremamente difficile comprendere quelli che possono essere considerati i reati presupposto nella disciplina antiriciclaggio, tanto che si è finito per far coincidere il termine “attività criminosa” con qualsiasi condotta integrativa di reato, senza esclusioni di sorta.
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