+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Economia & società
  • News 24
  • Contatti

Deduzioni costi auto per imprese e lavoratori

23 Maggio 2018silvanaNews

trasporto-auto-patente

In relazione alle deduzioni per i costi delle autovetture, l’articolo 164 del TUIR, recante “Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni”, per imprese e lavoratori, limita al 20 per cento la deduzione per i veicoli utilizzati nell’attività, con un tetto di 18.075,99 euro per il calcolo di ammortamenti e canoni di leasing.
Va segnalato che, i lavoratori autonomi, a differenza delle imprese, possono dedurre i costi riguardanti un solo veicolo.

Mezzi di trasporto – La deducibilità varia in base al tipo di veicolo ed al suo utilizzo per l’esercizio dell’attività d’impresa. Si possono distinguere i mezzi di trasporto a seconda che:

  • siano utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attività dell’impresa;
  • oppure siano utilizzati non esclusivamente come strumentali;
  • oppure siano utilizzati dagli agenti e rappresentanti in via non esclusiva;
  • oppure siano dati in uso promiscuo a dipendenti.

Mezzi ad utilizzo strumentale non esclusivo – Per i veicoli aziendali strumentali utilizzati, però, in via non esclusiva (come ad esempio l’auto utilizzata da un imprenditore individuale) la quota di ammortamento deducibile e i canoni di leasing o di noleggio sono soggetti a due distinte limitazioni:

  • percentuale di deducibilità ammessa (20 per cento);
  • ammontare massimo di costi cui applicare la percentuale suddetta (relativamente ad autovetture e autocaravan: per acquisto/leasing il limite ordinario è di euro 18.075,99; per noleggio il limite è di euro 3.615,20).

Anche le spese relative ai mezzi di trasporto (carburante, lubrificante, ecopass, spese di manutenzione ecc.) sono deducibili parzialmente (20 per cento).

Mezzi ad utilizzo strumentale esclusivo – Sono integralmente deducibili le quote di ammortamento e le spese di impiego relative agli aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, a condizione che siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Nella suddetta ipotesi, rientrano i veicoli senza i quali l’attività stessa, non può essere esercitata (ad esempio autovetture per le imprese che effettuano noleggi).

La deduzione integrale è prevista anche per:

  • autocarri, autobus, autoveicoli ad uso speciale per trasporti specifici (ad esempio autoambulanze, autoveicoli uso ufficio, Ris. AE 12 novembre 2001, n. 179/E);
  • mezzi di trasporto adibiti ad uso pubblico;
  • autoveicoli immatricolati ed effettivamente utilizzati per il trasporto promiscuo di persone e cose. Questo utilizzo, risulta effettivamente, indipendentemente dall’immatricolazione, quando il veicolo ha un abitacolo che risulta, almeno per la metà della sua superficie e in modo permanente, riservato al trasporto di cose.

È bene precisare che non sono compresi tra i veicoli per il trasporto promiscuo (bensì tra quelli a deducibilità parziale) quelli che risultano da adattamenti e con i requisiti tecnici indicati nel Provv. AE 6 dicembre 2006 che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto di persone.

Mezzi utilizzati da agenti e rappresentanti – Relativamente ai veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, dai promotori finanziari e dagli agenti di assicurazione, sia che svolgano l’attività in forma individuale sia che la svolgano in forma societaria, sono previste disposizioni specifiche che modificano la disciplina ordinaria (Circ. Min. 10 febbraio 1998, n. 48/E):

  • percentuale di deducibilità delle spese pari all’80 per cento (anziché al 20 per cento);
  • il limite massimo di euro 18.075,99 applicabile agli acquisti/leasing di autovetture e agli autocaravan, è elevato a euro 25.822,84;
  • il limite massimo applicabile ai noleggi di autovetture e agli autocaravan è, dal 2017, euro 5.164,57 (fino al 2016 era di euro 3.615,20).

Mezzi in uso promiscuo ai dipendenti – Le spese relative ai mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti (non ai collaboratori coordinati e continuativi assimilati) per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè metà più uno dei giorni che compongono il periodo stesso) sono deducibili nella misura del 70 per cento senza alcun limite quantitativo.

È bene sottolineare che l’utilizzo del mezzo di trasporto per motivi personali, oltre che di lavoro, dev’essere sempre documentato (ad esempio attraverso il contratto di lavoro).

Non sono, invece, previste disposizioni specifiche per la locazione ordinaria o per il noleggio, quindi, i relativi costi, senza alcuna limitazione di importo, sono deducibili al 70 per cento.

Qualora il mezzo di trasporto sia dato in uso promiscuo, per un periodo inferiore al suddetto, le spese relative sono deducibili al 20 per cento.
Occorre precisare, però, che, in caso di mezzi acquisiti o ceduti nel corso del periodo d’imposta, ai fini della deduzione dei costi relativi, è necessario che, gli stessi, siano stati dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo del possesso nel corso dell’esercizio. Ai fini del conteggio dell’effettiva durata dell’utilizzo del veicolo da parte del dipendente, non è necessario che questo sia avvenuto in modo continuativo, né che il veicolo sia stato utilizzato dallo stesso dipendente (Circ. Min. 10 febbraio 1998 n. 48/E).

Deduzioni – In sostanza, per le auto acquistate in proprietà, l’ammortamento deducibile ammonta al 20 per cento della quota annua (pari al 25 per cento del costo) se il prezzo (comprensivo della parte di Iva indetraibile) non supera 18.075,99 euro.
Qualora, invece, il prezzo superi la soglia fiscale, l’ammontare deducibile è sempre pari al 20% dell’ammortamento stanziato su 18.075,99 euro (4.519 euro), cioè a 904 euro.

Nel caso di auto con prezzo superiore a 18.075,99 euro, acquisite in locazione finanziaria, il canone deducibile si ottiene moltiplicando il canone di competenza per il costo auto per il 20 per cento.

Nell’eventualità che il professionista o un’impresa utilizzino l’autovettura mediante un noleggio a lungo termine, la deduzione del 20 per cento si limita ad un canone annuale di 3.615,20 euro (aumentato a 5.164,57 euro per agenti e rappresentanti di commercio); detto limite, si applica alla quota del canone riferita alla locazione dell’auto, al netto di quanto destinato a coprire i servizi accessori.

Autore: Pietro Mosella. Direttore Antonio Gigliotti. Redazione Fiscal Focus.

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |