Mezzi di trasporto – La deducibilità varia in base al tipo di veicolo ed al suo utilizzo per l’esercizio dell’attività d’impresa. Si possono distinguere i mezzi di trasporto a seconda che:
Mezzi ad utilizzo strumentale non esclusivo – Per i veicoli aziendali strumentali utilizzati, però, in via non esclusiva (come ad esempio l’auto utilizzata da un imprenditore individuale) la quota di ammortamento deducibile e i canoni di leasing o di noleggio sono soggetti a due distinte limitazioni:
Anche le spese relative ai mezzi di trasporto (carburante, lubrificante, ecopass, spese di manutenzione ecc.) sono deducibili parzialmente (20 per cento).
Mezzi ad utilizzo strumentale esclusivo – Sono integralmente deducibili le quote di ammortamento e le spese di impiego relative agli aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, a condizione che siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Nella suddetta ipotesi, rientrano i veicoli senza i quali l’attività stessa, non può essere esercitata (ad esempio autovetture per le imprese che effettuano noleggi).
La deduzione integrale è prevista anche per:
È bene precisare che non sono compresi tra i veicoli per il trasporto promiscuo (bensì tra quelli a deducibilità parziale) quelli che risultano da adattamenti e con i requisiti tecnici indicati nel Provv. AE 6 dicembre 2006 che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto di persone.
Mezzi utilizzati da agenti e rappresentanti – Relativamente ai veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio, dai promotori finanziari e dagli agenti di assicurazione, sia che svolgano l’attività in forma individuale sia che la svolgano in forma societaria, sono previste disposizioni specifiche che modificano la disciplina ordinaria (Circ. Min. 10 febbraio 1998, n. 48/E):
Mezzi in uso promiscuo ai dipendenti – Le spese relative ai mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti (non ai collaboratori coordinati e continuativi assimilati) per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè metà più uno dei giorni che compongono il periodo stesso) sono deducibili nella misura del 70 per cento senza alcun limite quantitativo.
È bene sottolineare che l’utilizzo del mezzo di trasporto per motivi personali, oltre che di lavoro, dev’essere sempre documentato (ad esempio attraverso il contratto di lavoro).
Non sono, invece, previste disposizioni specifiche per la locazione ordinaria o per il noleggio, quindi, i relativi costi, senza alcuna limitazione di importo, sono deducibili al 70 per cento.
Qualora il mezzo di trasporto sia dato in uso promiscuo, per un periodo inferiore al suddetto, le spese relative sono deducibili al 20 per cento.
Occorre precisare, però, che, in caso di mezzi acquisiti o ceduti nel corso del periodo d’imposta, ai fini della deduzione dei costi relativi, è necessario che, gli stessi, siano stati dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo del possesso nel corso dell’esercizio. Ai fini del conteggio dell’effettiva durata dell’utilizzo del veicolo da parte del dipendente, non è necessario che questo sia avvenuto in modo continuativo, né che il veicolo sia stato utilizzato dallo stesso dipendente (Circ. Min. 10 febbraio 1998 n. 48/E).
Deduzioni – In sostanza, per le auto acquistate in proprietà, l’ammortamento deducibile ammonta al 20 per cento della quota annua (pari al 25 per cento del costo) se il prezzo (comprensivo della parte di Iva indetraibile) non supera 18.075,99 euro.
Qualora, invece, il prezzo superi la soglia fiscale, l’ammontare deducibile è sempre pari al 20% dell’ammortamento stanziato su 18.075,99 euro (4.519 euro), cioè a 904 euro.
Nel caso di auto con prezzo superiore a 18.075,99 euro, acquisite in locazione finanziaria, il canone deducibile si ottiene moltiplicando il canone di competenza per il costo auto per il 20 per cento.
Nell’eventualità che il professionista o un’impresa utilizzino l’autovettura mediante un noleggio a lungo termine, la deduzione del 20 per cento si limita ad un canone annuale di 3.615,20 euro (aumentato a 5.164,57 euro per agenti e rappresentanti di commercio); detto limite, si applica alla quota del canone riferita alla locazione dell’auto, al netto di quanto destinato a coprire i servizi accessori.
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