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Deduzione dell’IMU dall’imponibile IRES: rileva il principio di inerenza

3 Febbraio 2021silvanaNews

Autore: Mario Damiani Professore straordinario di diritto tributario presso l’Università degli Studi LUM – Bari. Quotidiano Ipsoa

Con la sentenza n. 262 del 2020, la Corte Costituzionale ha infine risolto la questione della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa ai fini IRES. L’elemento dirimente alla base della decisione è il principio di inerenza del costo sostenuto (l’IMU) all’attività d’impresa e quindi alla produzione del reddito. La Consulta però – e qui stanno i limiti della sentenza – ha affrontato la questione con riguardo al rimborso dell’IRES nella misura dell’IMU sugli immobili strumentali versata da una società per l’anno 2012, mentre non ha considerato quella dell’indeducibilità dall’IRAP.

Una significativa ed apprezzabile sentenza della Corte Costituzionale (la n. 262 pubblicata sulla G.U. del 4 dicembre 2020) ha finalmente risolto, sia pure negli angusti limiti di seguito illustrati, la querelle relativa alla deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa ai fini IRES. A tal fine ha assunto quale elemento dirimente il principio di inerenza del costo sostenuto (l’IMU) all’attività d’impresa e quindi alla produzione del reddito, che comporta la sua rilevanza nella determinazione del reddito complessivo netto, ai sensi dell’art. 75 , comma 1 del TUIR.

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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