Come affermato nella relazione illustrativa, al fine di attrarre nuovi investitori esteri e garantire un contesto normativo di maggiore certezza, il legislatore, attraverso la novellata disciplina, ha voluto accrescere la cooperazione e il dialogo nell’ambito dei rapporti tra Agenzia delle Entrate e contribuente e “relegare” i tradizionali controlli ex post a ipotesi eventuali e marginali, così da ridurre il rischio di contenziosi dall’esito incerto e attenuare il rischio di doppia imposizione internazionale.
In particolare il nuovo co. 1 dell’art. 31-ter, D.P.R. 600/1973 prevede che le imprese con attività internazionale hanno accesso a una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi con riferimento ai seguenti ambiti:
a) preventiva definizione in sede di contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale dei prezzi di trasferimento ai sensi dell’articolo 110, comma 7 del TUIR e dei valori in uscita e in entrata in caso di trasferimento di residenza ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del TUIR (exit tax);
b) attribuzione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, relative all’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato estero di un’impresa o di un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tenendo in considerazione quanto previsto sia dall’articolo 162 del TUIR sia dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni;
d) applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
I temi oggetto di accordo sono pressoché identici a quelli enunciati dall’abrogato art. 8 del D.L. 269/2003 che disciplinava il ruling internazionale, fatta eccezione per la possibilità di definire i valori d’ingresso e di uscita nei casi di trasferimento della residenza.
L’efficacia temporale degli accordi preventivi – I co. 2 e 3 del novellato art. 31-ter D.P.R. 600/1973 disciplinano l’efficacia temporale dell’accordo preventivo.
Come regola generale viene previsto che gli accordi in questione vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.
Le eccezioni alla regola generale sono le seguenti:
• se l’accordo deriva da una precedente procedura amichevole conclusa con le autorità di Stati esteri, l’efficacia dell’accordo può essere estesa ai periodi di imposta precedenti purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza per l’accordo preventivo;
• l’efficacia dell’accordo può essere estesa ai periodi precedenti alla sottoscrizione dell’istanza, ma non oltre la presentazione della stessa nei casi in cui le condizioni di fatto o di diritto a base dell’accordo ricorrano per tali periodi d’imposta.
Dunque al ricorrere delle citate ipotesi, l’impresa potrà usufruire dell’estensione retroattiva dell’efficacia dell’accordo.
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